Lavoratrice che vuole proseguire lavoro dopo i 60 non è obbligata a darne tempestiva comunicazione al datore.
La Corte Costituzionale
con sentenza del
29 ottobre 2009, n. 275,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
( Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intende proseguire nel rapporto oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare al datore di lavoro comunicazione almeno 3 mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.
Infatti tale onere di comunicazione a carico della sola lavoratrice, dal cui corretto adempimento è condizionato il diritto della donna di lavorare fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra uomo e donna, in violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione.
Tale onere non può nemmeno trovare valida giustificazione nelle presunte esigenze organizzative del datore di lavoro dal momento che quest’ultimo dovrà considerare normale la presenza in servizio della donna oltre l’età pensionabile
e come meramente eventuale la scelta del pensionamento anticipato, nella prospettiva, auspicata dalla stessa Corte Costituzionale, della tendenziale uniformazione del lavoro femminile a quello maschile.
Sono i giudici e non i parlamentari od il Governo a stabilire in quasi tutti i campo la parità di trattamento legislativo tra uomo e donna.
Da ricordare perché, sarà un caso - od una “assoluta volontà” ?,
che in quel periodo - 11 aprile 2006 – fosse in carica il
Governo Berlusconi III
( 23 aprile 2005 – 17 maggio 2006)
composto da FI, AN, Lega Nord, UDC .
Si spaccia come l’amico delle donne; si ma solo nel letto di Putin !
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