venerdì, maggio 22, 2009

Sentenza Mills

Sentenza Mills

Pronunciata all’udienza del

17 febbraio 2009

 Premessa

Nel conteggio dei termini il

“dies a quo non computatur in termino”

il che vuol dire che ogni qual volta il codice prevede una scadenza di un qualsiasi termine il conteggio dei giorni parte dal giorno successivo a quello in cui è stata pronunciata una sentenza o qualunque altreo provvedimento giudiziario..

Per la qual cosa il termine massimo di novanta giorni previsto, come vedremo, dall’art. 544 comma 3 cpp

andava a scadere il 18 maggio 2009.

I porta braghe del premier, gli ancelli Bonaiuti e Capezzone, con l’appoggio del grande pduista Cicchitto, non sapendo che dire si rifanno al trito e ritrito refrain dei provvedimenti ad orologeria contro il loro sovrano.

Un vero e proprio reato di lesa maestà a carico delle toghe rosse.

I tre tizi di cui sopra  sono pagati profumatamente, con i nostri soldi, per farlo ma quello che viene difficile da capire, soprattutto dalla stampa estera senza bavagli di sorta, è come gli italiani prestino ancora fede, anche l’emilio per mestiere, a siffatte fanfaronate che non stanno né in cielo né in terra perché dal contenuto falso..

E si chiedono i cronisti come sia potuto accadere che la proverbiale intelligenza degli italiani sia caduto in completo letargo.

 A dire il vero, non tutti gli italiani sono divenuti scemi.

Il codice di procedura penale non l’hanno fatto i magistrati, così come del resto tutte le leggi in vigore – buone, pessime e schifose – bensì i politici o pseudo tali nelle sede istituzionali.

I giudici agiscono all’interno di queste leggi.

Questi gli articoli che smentiscono il sorrisino di Bonaiuti e il boccheggio di Capezzone che le parole, prima di dirle, se le mastica – ma l’avete notato come muove la bocca quando sputa sentenze.

 Art. 548.

Deposito della sentenza.

 1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.

 3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

 Art. 544.

Redazione della sentenza.

1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.

 3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.

(N.B.: la sentenza consta di oltre 500 pagine)

 Art. 545.

Pubblicazione della sentenza.

1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

Buona giornata a tutti meno ad uno !

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