venerdì, maggio 15, 2009

La legge 40 riveduta e corretta dalla Consulta

La Consulta:

 legge 40, ecco le norme incostituzionali.

La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre

«in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita»

si pone «in contrasto» con l'articolo 3 della Costituzione

«sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili».

Così la Corte Costituzionale spiega perchè, il primo aprile scorso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge 40 in materia di fecondazione assistita, nel quale si prevedeva un

«unico e contemporaneo impianto»

di embrioni,

«comunque non superiore a tre».

Questo punto della legge, spiegano i giudici della Consulta nella sentenza n.151 depositata oggi, viola anche l'articolo 32 della Costituzione

«per il pregiudizio alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso».

Il limite dei tre embrioni, secondo i giudici delle leggi,

«finisce per favorire, rendendo necessario il ricorso alla reiterazione di detti cicli di stimolazione ovarica, ove il primo impianto non dia luogo ad alcun esito, l'aumento dei rischi di insorgenza di patologie che a tale iper stimolazione sono collegate».

 Inoltre, si legge ancora nella sentenza, di cui è relatore Alfio Finocchiaro, «determina, in quelle ipotesi in cui maggiori siano le possibilità di attecchimento, un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime, avuto riguardo al divieto di riduzione embrionaria selettiva di tali gravidanze»

 previsto dal comma 4 dello stesso articolo 14,

 «salvo il ricorso all'aborto».

Questo, spiega la Consulta,

«in quanto la previsione legislativa non riconosce al medico la possibilità di una valutazione, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto».

La Corte, dunque, ricorda che «la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l'accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l'arte medica: sicchè,

in materia terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali».

 

 

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