L'ESEMPIO DELLO STRUZZO
e la sua conseguenza sull'uomo:
lo
STRUZZONISMO
PARTE SETTIMA
Alcune associazioni e molti studiosi, data la delicatezza della materia ed una volta esaminata la proposta di reintrodurre nel nostro ordinamento giuridico penale la nuova norma di cui all'art. 613 bis (Manipolazione mentale) così come formulata, si posero il problema se la stessa colpisse solamente le sette, i maghi e fattucchiere, così come sbandierato dalla stampa ovvero anche qualcun altro ovvero qualche altra associazione.
In prima linea nella contestazione di questa norma prese posizione il
C E S N U R
Center for Studies on New Religions-
Partendo da una analisi comparativa su alcune legislazioni regolamentanti questa tematica sia in alcune nazioni europee che negli USA, dove la proliferazione di sette aveva raggiunto cifre vertiginose in quanto non vietate dalla legge, il Cesnur si dichiarò subito contrario alla reintroduzione del reato il quale, traendo vita e per certi versi anche sostanza dall'ex art. 603 C.P., aveva, anche se diversamente rubricato, molte somiglianze con la vecchia norma. Tesi questa da me sostenuta allorchè presi visione del nuovo testo passato ed approvato dalla Commissione Giustizia del Senato.
Ma veniamo alla legislazione straniera.
SPAGNA
“ L'alterazione ed il controllo della personalità “
trova la sua regolamentazione nell'art. 515 n. 3 del codice penale.
Il Tribunale di prima istanza di Barcellona, in un processo che vedeva coinvolta nella veste di denunciante l'associazione anti-sette AIS, di impostazione laicista che aveva ripetutamente attaccato l'OPUS DEI in quanto ritenuta colpevole di praticare quella che da noi si vorrebbe chiamare “manipolazione mentale”, con una sentenza emessa il 09 febbraio 1996 ebbe a dichiarare alquanto incerta la costituzionalità della loro norma - art. 515 n. 3 C.P. - laddove si parla di
“ controllo della personalità ”.
Non contenta dell'esito negativo della sua prima denuncia l'AIS si scagliò contro i “LEGIONARI di CRISTO” con una analoga accusa.
Da questi due casi, secondo il Cesnur”, anche le associazioni cattoliche potrebbero essere messe sotto accusa e giudicate.
FRANCIA
Nel 1996 venne stata stilata, nel contesto di un rapporto parlamentare, una lista contenente ben 172 “sette pericolose” in cui figuravano anche alcuni gruppi cattolici tra i quali l' OFFICE CULTUREL de CLOUNY,
riconosciuto in varie diocesi francesi.
Ma quella che apparve addirittura eclatante è la circostanza che viene dato
credito e ruolo di
“ausiliario della lotta anti-sette”
del governo ad associazioni laiche, con la possibilità di costituirsi parte civile contro gruppi praticanti la “manipolazione mentale”.
Le suddette associazioni, a detta del Cesnur, non disdegnarono ad attaccare duramente, fra le altre, anche l' OPUS DEI e la COMUNITA' dello SPIRITO SANTO, così scatenando la dura reazione della Conferenza Episcopale francese.
BELGIO
L'influenza di quanto accadeva in Francia determinò nel 1977 in Belgio un rapporto parlamentare sulle sette la cui appendice conteneva una lista di quelle considerate le più pericolose, in quanto accusate di usare la “manipolazione mentale”;
in questa lista fanno spicco
la COMUNITA' di SANT'EGIDIO, l'OPUS DEI, il RINNOVAMENTO nello SPIRITO
nonché la comunità belga
l'OPERA.
La reazione di alcuni eminenti rappresentanti della religione cattolica fece si che il Parlamento votasse solamente il rapporto parlamentare ma non anche la sua appendice contenente la lista delle “sette” messe all'indice.
Tuttavia questa lista, sebbene non approvata dai parlamentari, venne pubblicata assieme al rapporto, dando così modo a decisioni di consigli comunali e di catene alberghiere di negare agli appartenenti a questi gruppi di far uso di sale pubbliche.
U S A
la patria delle sette
I suoi vari governi, sia democratici che repubblicani, non hanno mai incoraggiato delle crociate verso la sette; in più la “definizione di azioni aventi come fine la pratica della manipolazione mentale” non è stata mai recepita dalla giurisprudenza dominante.
Ciò nonostante le associazioni private anti-sette, in particolare la
American Family Foundation,
distintasi particolarmente per la sua continua attività di contrasto, indicava come sette praticanti la “manipolazione mentale”
la comunità RINNOVAMENTO nello SPIRITO, l'OPUS DEI, ed
i LEGIONARI di CRISTO,
scatenando contro di loro una accanita e spietata campagna denigratoria.
Non è certamente un caso come l 'Opus Dei venga citata come dedita a questa attività da un personaggio de “IL CODICE da VINCI” di Dan Brown, romanzo anti-cattolico che è stato in passato per lungo tempo in testa alla classifica dei libri più venduti in Italia.
Ma anche la congregazione dei Legionari di Cristo, che conta oltre 50.000 missionari in tutto il mondo, non esce indenne da tale campagna denigratoria e viene citata spesso anch'essa in modo negativo nel libro “Voti di silenzio”, dopo
la denuncia da parte di otto adepti d'aver subito violenze sessuali da parte di un loro confratello.
Ma in Italia che aria tira ?
Sempre secondo il CESNUR la campagna che viene sollevata, ogni qual volta ne viene data l'opportunità, dai c.d. gruppi laici farebbe chiaramente intendere come la loro accanita campagna denigratrice sia diretta contro tutte le “Sette
cattoliche”; viene citato al riguardo il volume dell'inglese Gordon Urquhart
“Le armate del Papa”
sottotitolato
“Focolarini – Neocatecumeni – Comunione e Liberazione:
i segreti delle misteriose e potenti nuove sette cattoliche”.
Non è preso di mira un solo movimento bensì tutti quelli, di formazione
cattolica , che prendono a loro volta di mira, mettendolo in discussione, tutto quanto è laico; persino le suore di Santa Maria Teresa di Calcutta sono divenute il bersaglio preferito da parte di scrittori e dei gruppi laici.
Ogni autore di libri anti- sette cattoliche professa la propria fede, almeno a parole, per la Chiesa cattolica apostolica romana che vorrebbero però liberare dalle
“serpi che cova in seno”.
Sin qui il CESNUR nel suo sforzo di dimostrare come una regolamentazione del reato di manipolazione potrebbe essere usata anche a danno delle giù citate istituzioni cattoliche.
Ma a questo punto occorre chiedersi cosa si debba intendere per “setta religiosa” e su quali basi sia possibile definirla in modo corretto ed inequivocabile.
Alcune definizioni correnti si basano più che su valutazioni aventi valenza giuridica su credenze comuni ai più, accettate e quindi recepite come tali dal nostro ordinamento sotto forma di norme di legge.
A mio avviso potrebbe apparire credibile ricorrere, per la sua definizione, ad un concetto ben preciso ed individuabile, quello della linea di demarcazione esistente tra
una religione ed una setta:
la religione, al di là della sua espansione territoriale che investe vari continenti, vanta rispetto alla setta una non trascurabile differenza quantitativa in punto a fedeli ed adepti, mentre la setta...mettiamo a confronto la Chiesa di Roma e la Chiesa di Scientology e non ci si potrà più sbagliare.
Attendo commenti prima di trarre le mie conclusioni nell'ultima parte di questa serie, la VIII^.
segue
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