L'ESEMPIO DELLO STRUZZO
e la sua conseguenza sull'uomo:
lo
STRUZZONISMO
PARTE SESTA
Il reato di plagio non esiste più ma vogliamo una norma equipollente che, pur non contrastando con i nostri principi costituzionali, riesca finalmente a tutelare le vittime da parte di abili manipolatori delle menti.
Questo era grossomodo il grido di allarme e di protesta che si sollevava da ogni parte del nostro Paese.
Le petizioni che giungevano ai partiti politici ed ai loro parlamentari nonchè le lettere che pervenivano ai quotidiani a diffusione nazionale erano molte in quanto, dopo quasi 25 anni - oggi di già 28 -, una norma che prevedesse e punisse questo insieme di azioni delittuose mancava ancora nonostante il proliferare dei casi.
Di queste petizioni riporterò qui, una per tutte, quella che a mio parere era la più significativa; quella avanzata dal
COMITATO FAMILIARI VITTIME delle SETTE
in quanto racchiude in sé, salvo insignificanti divergenze, tutte le altre inviate per lo più da persone oramai giunte al limite dell'esasperazione; comunque gli slogan che più di ogni mia parola mettevano a nudo un grave effettivo problema che affliggeva e affligge tuttora tutte le società moderne portandolo, in maniera alquanto sollecitatoria, all'attenzione di chi è deputato a porvi eventualmente, se ne fosse stato capace, rimedio.
“ Il plagio o manipolazione mentale è un reato gravissimo perpetrato nei confronti di una persona, fino a causarne la destrutturazione della personalità e la destabilizzazione mentale, il prodotto di tale pratica delittuosa è la schiavitù totale, fisica e psichica”.
“In setta non si entra , si è travolti da un movimento le cui strutture manipolatrici sono state accuratamente preparate”.
“Centinaia di migliaia di cittadini italiani sono, nella propria nazione, ostaggi nelle mani delle sette; che stato democratico è quello che non tutela e non difende l'integrità mentale dei propri cittadini ?.
Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ebbe a quantificare in 500.000 circa le famiglie coinvolte, e spesso travolte, direttamente od indirettamente, da questo fenomeno creato in Italia da circa 900 gruppi settari attraverso il metodo della manipolazione mentale su persone per lo più soggette alle più svariate forme depressive.
Non eravamo ai livelli degli USA ma, ciononostante, questo problema aveva tutte le caratteristiche proprie del c.d. “allarme sociale” al punto che era oramai ineludibile la necessità di legiferare in proposito.
In realtà non era un problema di poco conto poiché alcune azioni delittuose rientranti in questa tipologia criminosa sono del tutto impalpabili, comunque di difficilissima percezione concreta da parte dei magistrati inquirenti che, poi, in un eventuale processo, hanno l'onere di portare prove concrete circa la consumazione del reato: in particolare il nesso causale tra azione ed evento.
Come vedremo, non tutti saranno però d'accordo sulla riedizione di una nuova norma che punisse il “plagio”, sia pure sotto il nome di “manipolazione mentale”; ma, prima d'andare avanti su questa strada c'era da porsi la domanda se, rispetto alla vecchia rubricazione, con la nuova ora proposta fosse cambiato qualcosa sia da un punto di vista formale che sostanziale.
Formalmente avrebbe dovuto collocare la nuova norma nel Codice penale non più sotto la Sez. I – Dei delitti contro la personalità individuale - del Cap. III° bensì nella sua Sez. III^- Dei delitti contro la libertà morale -,
subito dopo l'art. 613 ( Stato di incapacità procurato mediante violenza);
alla violenza sulla persona in quanto entità fisica si andava quindi aggiungendo con una nuova normativa quella sullo stato psichico della vittima, sul suo modo di comportarsi non più autonomo.
A dire il vero a me sembrava allora e sembra ancora che la manipolazione mentale ed il plagio siano due diversi momenti legati però tra di loro per essere l'uno la causa e l'altro l'effetto della stessa azione criminosa messa in atto dall'agente per ottenere l'assoggettamento della volontà altrui alla propria.
Un vero e proprio guazzabuglio tecnico in quanto sembra proprio che si stia ricadendo negli stessi errori di prima.
Le proposte legislative
Tre senatori del centrodestra, Francesco Bosi (UDC), Renato Meduri (AN) M. Elisabetta Casellati (FI), ebbero a presentare altrettante proposte di quella che sarebbe dovuto essere la previsione della nuova norma che, una volta entrata in vigore, avrebbe fornito alle Forze dell'Ordine nonché alla magistratura inquirente l'arma giudiziaria che consentiva di perseguire gli autori di queste fattispecie delittuose.
I tre progetti vennero poi in sede di Commissione Giustizia del Senato unificati cosicchè in data 04 marzo 2004 venne licenziato il seguente
art. 613 bis (Manipolazione mentale)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in stato di suggestione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni.
Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato , le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà “.
A voler giudicare, de iure condendo, una siffatta connotazione del reato de quo viene difficile dare ad essa una piena condivisione atteso che, al riguardo, sorge più di qualche dubbio sia sulla descrizione dell'azione esecutiva che sulla possibilità di dimostrare il nesso causale tra azione ed evento; a mio sommesso avviso si ripropongono in questa nuova formulazione le stesse perplessità che ebbe a suscitare l'art. 603 C.P.
Ma altre incongruenze appaiono ictu oculi:
– la suggestione, a quanto si legge, dovrebbe essere “continuativa.....e limitare grandemente” sono termini oltremodo vaghi che, all'atto pratico, sono difficili da determinare con precisione non essendovi mezzi tecnici che soccorrerebbero i giudici che così dovrebbero ricorrere ad una proprio valutazione soggettiva e non oggettiva, in contrasto con la tassatività della norma penale;
– nel secondo comma viene imprudentemente usato il termine “colpevole” invece di quello più tecnicamente esatto di “responsabile” del reato ascrittogli; l'art. 27 comma 2 della nostra Costituzione afferma che
“ l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.
Ma, questa norma, passata alla Commissione Giustizia della Camera, non è dato di sapere quale fine abbia fatto; uno stop, ad oggi di molti anni – quasi sei - veramente inspiegabile ?
Intanto nella prossima VII^ parte vedremo quali furono le reazioni alla riedizione di questa norma penale nonché come hanno affrontato e risolto questa problematica la legislazione spagnola, francese, belga e statunitense.
Infine nella VIII^ ed ultima parte tenterò di illustrare le mie considerazioni finali.
Ma, prima dell'ultima parte, l' VII^ e prima ancora delle mie conclusioni, mi piacerebbe conoscere dei pareri di alcuni visitatori del blog; non è necessario essere dei giuristi, non lo sono neanche quegli onorevoli dalla cui mente è stata partorita la norma dell'art. 613 bis, ma quello che conta è il parere dei cittadini di ogni censo ed attività, indipendentemente dalla loro età.
Il compito del legislatore sarà poi quello di assecondare, fin dove possibile, le richieste e farle proprie.
La legge si impartisce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ma è essenziale che quelle stesse leggi rappresentino prima di ogni altra cosa anche il suo volere e non di una sola parte, di qualche lobby, o di qualche società più o meno segreta.
segue
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