giovedì, gennaio 14, 2010

Sentenze della Suprema Corte

TRE INTERESSANTI SENTENZE
della
SUPREMA CORTE


 Agevolazioni prima casa anche al contribuente che possiede un altro piccolo immobile

Può usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa anche il contribuente già proprietario di un altro immobile che per dimensioni e caratteristiche non è idoneo a fungere da sistemazione abitativa della famiglia.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 100 del 8 gennaio 2010, ha accolto il ricorso di una contribuente che chiedeva di essere rimborsata dall’imposta di registro pagata senza agevolazioni per via di un altro piccolissimo immobile di cui la donna era proprietaria.




E' truffa entrare in autostrada eludendo il pagamento del telepass

Commette una truffa l’automobilista che entra in autostrada eludendo il pagamento del telepass.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 666 di oggi, ha inoltre precisato che l’autista che transiti nelle corsie "telepass" senza consentire la registrazione del passaggio, utilizzando le corsie di uscita anziché quelle di entrata commette il delitto di truffa tutte le volte in cui l'inganno comporta l'elusione del pagamento dovuto, elusione nella quale si é, di volta in volta, concretato il danno dell'esercente.
Né vale argomentare che gli artifici siano stati individuati dal sistema di controllo, o che l'imputato sia comunque tenuto al risarcimento o alle restituzioni non avendo l'ente raggirato perso il diritto all' adempimento dell'obbligazione nascente dalla fruizione del servizio reso, trattandosi di elementi del tutto estranei
(il primo peraltro meramente eventuale)
al perfezionamento del delitto, consumatosi con il conseguimento, da parte dell'agente, dell'ingiusto profitto consistente nell'elusione, al momento dell'uscita, dell'obbligo di pagamento assunto con l'ingresso in autostrada, ed il corrispondente danno del gestore (atto di disposizione patrimoniale di tipo omissivo).



Telelaser inoppugnabile anche senza fotografia, valido fino a querela di falso
Telelaser quasi inoppugnabile.
È legittimo il verbale redatto dagli agenti sulla base di quanto questi hanno rilevato dall’apparecchiatura e non è necessaria la fotografia o altri mezzi di riproduzione meccanica della velocità e dell’auto multata, essendo sufficienti le trascrizioni dei vigili.
Ciò fino a querela di falso da parte dell’automobilista.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 171 dell’8 gennaio 2010, ha spiegato che con specifico riferimento all'apparecchiatura denominata "telelaser", debitamente omologata, è ingiustificata la tesi volta ad escludere che l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, possa essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale dotato di efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale;
 ed altrettanto ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell'art. 345 del regolamento d'esecuzione "in modo chiaro e accertabile" implichi la necessità che l'apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale, visiva (fotografia) od altrimenti meccanica automatica (scontrino), dell'individuazione del veicolo e non solo la visualizzazione sul display dalla velocità del lo stesso.
Qualora l’autista non abbia dedotto e provato, o chiesto invano di provare, specifici elementi dai quali desumere un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza, donde debba essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria, l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, in quanto, da un lato,
l'apparecchiatura utilizzata,
"telelaser",
consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata,
dall'altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.





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