domenica, agosto 05, 2007

La vicenda continua


SPECIALE QUERELA PADOA SCHIOPPA
A quel che si legge e si sente con questa querela, presentata nello scorso mese di luglio, il gen. Speciale intende, chiamando il ministro a risponderne davanti all'autorità giudiziaria, salvaguardare il proprio onore ritenuto leso dalle dichiarazioni fatte da Padoa Schioppa in Senato per giustificare la destituzione del querelante dal ruolo di Comandante della Guardia di Finanza.
Il reato ipotizzato nelle tredici pagine dell'atto presentato dall'avv. Ugo Longo è quello previsto e punito dall'art. 595 C.P. (Diffamazione); si parla di “diffamazione aggravata”.
Cosa ha ritenuto l'ex comandante di “gravemente lesivo” della sua dignità ?
Il ministro nella dichiarazione resa durante il dibattito presso il Senato aveva, come da resoconto ufficiale, affermato che il militare in parola aveva gestito in maniera personalistica il Corpo, senza coinvolgere nelle scelte decisionali
“la catena gerarchica”.
Per inciso ricordo come tutto il Corpo della Guardia di Finanza, Comandante generale compreso, a norma della legge 23 aprile 959, n. 189, dipenda direttamente dal Ministro per le Finanze e che il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Comandante in seconda.
Venne riferito anche che lo Speciale, perseguendo una discutibile politica degli encomi ebbe a modificare le graduatorie interne per gli avanzamenti di carriera e tenuto un “comportamento sleale” nei confronti dell'autorità politica, omettendo in particolare di comunicare le lettere inviategli dalla Procura di Milano.
In più che “ha forzato le regole di attribuzioni degli incarichi attribuendo su base fiduciaria e personale funzioni importanti ad ufficiali carenti dei requisiti formali richiesti nonché mostrando una grave inadeguatezza nello scegliere i collaboratori più stretti
tanto che per uno di essi è stato proposto di rinviarlo a giudizio per reati gravissimi”.
La parola passa adesso alla magistratura, per la precisione al Tribunale dei Ministri -istituito con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n, 1 e composto da tre magistrati con qualifica di giudice di tribunale da almeno 5 anni – che può, esaurita l'istruttoria, archiviare gli atti o, in caso di prosecuzione, richiedere al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere nei confronti del querelato, non appartenendo Padoa Schioppa ad alcuna delle due Camere-.
Ma credo di non sbagliarmi pensando che il Ministro de quo, un economista di livello europeo, lungi dall'essersi semplicemente sognato, e quindi inventato di sana pianta, quanto ha ritenuto di dire sul generale Speciale al Senato, abbia basato il suo intervento su una relazione scritta da persone di un certo rilievo della stessa Guardia di Finanza.
Basterebbe, comunque, la circostanza, facilmente oggettivabile, del collaboratore scelto indagato per reati gravissimi, uno dei più “stretti” per minare la credibilità di un capo così alto in grado.
Voglio infine riportare quanto sostenuto in querela dall'avv. Ugo Longo secondo il quale
“ i ministri della Repubblica non godono di alcuna forma di insindacabilità per le proprie opinioni , sia pure espresse in sede parlamentare, assimilabile ad esempio, a quella di cui beneficiano i membri di Camero e Senato ex art. 68 primo comma della Costituzione”
che così recita:
“i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni”.
L'art. 5 della Legge costituzionale più sopra richiamata stabilisce che
“L'autorizzazione prevista dall'art. 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che
non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.
Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere”.
Qualora la tesi Longo fosse fondata ci sarebbe da chiedersi il perchè sia necessaria l'autorizzazione camerale a procedere anche nei confronti dei ministri.
In ogni caso è una specie di paradosso giuridico che parrebbe privilegiare la funzione legislativa a quella governativa.
I soliti guazzabugli all'italiana.

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