martedì, agosto 28, 2007

I plagiati - V^ parte


L'ESEMPIO DELLO STRUZZO
e la sua conseguenza sull'uomo:
lo
STRUZZONISMO
PARTE V^
Il post sentenza e l'inizio della vacatio legis per i casi di condizionamento mentale evidenziatisi successivamente alla cancellazione del delitto di plagio.
Va da sé che la Corte Costituzionale, in virtù delle funzioni attribuitele in via esclusiva, con la sua sentenza altro non fece che eliminare una norma penale contrastante, come molte altre già eliminate, con i nostri principi costituzionali. Ciò nonostante qualche uomo politico di oggi, affetto da cretinismo giuridico e politico, continui ad affermare che in una riforma generale delle nostri Istituzioni si debba togliere alla Consulta il potere di legiferare (sic !).
Per costui non fa differenza alcuna tra chi legifera, spesso male, e la Consulta - così anche diversamente chiamata dal nome del palazzo ove risiede - la quale è stata creata per affidarle il duplice ruolo di guardiana della nostra Carta costituzionale e di controllo sull'esatta rispondenza di ogni legge emananda alle norme che costituiscono il nostro patrimonio giuridico nonché su quelle già in vigore prima della sua effettiva istituzione.
Contento lui, ma il grave è che alcune parti d'Italia credono in maggioranza alle cretinate che dice: tra lui, poveretto, e la Costituzione esiste oramai un solco invalicabile sotto tutti i sensi.
La circostanza incontestabile è comunque quella che la Corte Costituzionale ha si eliminato una norma oltre che inutile incostituzionale ma, peraltro non era il suo compito, non ha eliminato i casi effettivi di condizionamento mentale che dopo la sua sentenza, sono incominciati a proliferare.
Era, quindi, compito del Parlamento affidare ad una nuova disciplina legislativa la possibilità di poter perseguire penalmente e punire coloro che si rendevano autori di questa tipologia di eventi.
Veggenti, pseudo-guaritori, maghi, cartomanti e ciarlatani a parte che da tempo immemorabile vivono alle spalle di persone dal profilo psicologico assai labile, credulone o malate che, dopo aver percorso inutilmente tutte le vie sanitarie “ufficiali”, prive oramai di ogni speranza di guarigione, si affidano al mondo dell'occulto o a chi crede possegga doti taumaturgiche.
I casi emersi furono centinaia e centinaia ma in questa sede accennerò al caso che più di ogni altro ebbe a suscitare, non solo in Italia, molto scalpore sia per la notorietà a livello mondiale di questa associazione che per la lunga e complessa vicenda giudiziaria iniziatasi presso il Tribunale di Milano nel 1982 e conclusasi solamente, dopo ben sei gradi di giudizio, il 05 ottobre 2000 con la sentenza definitiva della Corte d'Appello di Milano, alla fine dei primi tre gradi del giudizio cui fece seguito un duplice percorso di andata e ritorno tra Corte d'Appello - Corte di Cassazione e viceversa:
mi riferisco al caso
SCIENTOLOGY
che, registratasi in Italia come semplice associazione, per evitare guai di natura fiscale in cui era già incorsa in Francia, ebbe ad autonominarsi come
“CHIESA di SCIENTOLOGY”,
caso originato da una serie di denunce relativa ad mixer di forme di intimidazioni e minacce di mali futuri sino ad arrivare alla violenza fisica.
Occorre sapere che il Ministero dell'Interno, portato a conoscenza diretta ed indiretta delle numerose denunce presentate contro questa associazione ed altre singole persone per fatti intimidatori creò per le indagini del caso, a simiglianza di quanto fatto in quasi tutta l'Europa Occidentale, una struttura ad hoc : il Dipartimento di Pubblica Sicurezza su
“Sette religiose e nuovi movimenti magici”
il quale in data 29 aprile 1998 presentò alla Commissione per gli Affari Costituzionali della Camera dei Deputati la sua prima relazione ordinata dal ministro pro tempore.
Da tale documento si apprese che questa organizzazione ebbe a sorgere nel 1954 a Los Angeles ed in Nuova Zelanda , a Auchland, ad opera di un ex scrittore di romanzi di fantascienza , tale Lafayette Ron Hubbard.
Il fine di questa “ formazione associativa", tramutata in una vera e propria istituzione religiosa in un secondo tempo per non sottostare ad imposizioni fiscali, era quello di diffondere e praticare sui propri adepti una dottrina secondo la quale la purificazione di ciascun individuo da ogni peccato e dalle proprie distorsioni mentali, atti a far compiere azione criminose od a divenire tossicodipendenti, poteva avvenire solamente attraverso un programma di condizionamento mentale.
Il reclutamento dei potenziali “clienti” avveniva attraverso alcuni operatori dal fare molto accattivante e chi avesse avuto la ventura di aderire a tale novello credo, reclamizzato con enfasi e col sorriso sulle labbra, dopo una prova iniziale assolutamente gratuita era costretto, per completare la “millantata” purificazione, a pagare cifre elevatissime così apparendo subito ai più il fine truffaldino di questa organizzazione pur reclamizzata da noti attori e cantanti americani quali, per esempio allora, Tom Cruise, John Travolta, Michael Jackson, il jazzista Check Corea ed altri ancora.
Questa associazione americana prese piede in Italia, a Milano, il 20 gennaio 1977 sotto la denominazione di
“ HUBBARD DIANETICS INSTITUTE – HDI”
ad opera di tali Segalia Raffaele, Ferrero Alberto e Ghio Tiziana allo scopo , a norma dell'art. 3 dello Statuto, di presentare e diffondere la scienza conosciuta come Dianetics” e da Milano in altri centri di ogni regione; da notare che molti tra i responsabili di questa specie di associazione avevano pesanti precedenti penali per reati contro il patrimonio.
Anche in Italia mutò veste per motivi fiscali passando da associazione in
“Chiesa di Scientology”
per meglio così rappresentare il suo fine prettamente religioso.
Ma non passò molto tempo che incominciarono a fioccare in tutta Italia le prime denunce ed esposti che, per competenza territoriale o per connessione oggettiva e soggettiva, vennero trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano la quale ipotizzò e contestò i reati di truffa , esercizio abusivo della professione sanitaria, commercio di specialità medicinali non registrate, vari reati tributari e, dulcis in fundo, mancando oramai il reato di plagio, quello di circonvenzione di incapace di cui allo
art. 643 C.P.
“ Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per o per altro dannoso è punito.....”
e di estorsione di cui allo
art. 629
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito....”.
Infatti venne accertato in fase istruttoria che per convincere le persone più recalcitranti contattate per aderire come adepti di questa novella chiesa si ricorreva ad assillanti pressioni ed anche a mezzi intimidatori e, a coloro che avevano aderito ai “trattamenti” di pulizia della mente e volevano nel corso della “terapia” troncare ogni rapporto con questa organizzazione venivano praticate saune estenuanti al fine di indebolire ogni resistenza psichica, il tutto correlato dalla prospettazione di seri danni di natura fisica e mentale non più altrimenti guaribili.
I procedimenti penali radicatisi presso il Tribunale di Milano riguardarono oltre 70 personaggi , capi e manovalanza della sedicente confessione altrimenti qualificata anche come “religione della salute mentale” si conclusero in primo grado con qualche condanna per alcuni imputati mentre altri vennero assolti per la prescrizione dei reati contestati ed altri ancora, infine, assolti per la mancanza di una norma specifica che ricomprendesse come reato alcuni eventi che pur si rappresentavano come atti esecrabili da un punto di vista etico-morale.
“Non sempre quello che è moralmente illecito è anche penalmente rilevante”
venne evidenziato nella sentenza resa in data 02 luglio 1991.
Con brevi accenni riassumo gli svariati percorsi di questo processo di cui ogni grado si concludeva con sentenze con decisioni finali tra di loro opposte sino ad arrivare a quella conclusiva emessa dalla I^ Sezione della Corte d'Appello Penale di Milano in data 05 ottobre 2000, a distanza di più di 9 anni dalla prima, che assolveva tutti i rimanenti imputati per il reato più grave, quello dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 C.P.
Risultò evidente come la mancanza di una norma ad hoc avesse favorito quasi tutti gli imputati nonché il proliferare di sette religiose e di volgari profittatori.
Sotto la spinta di alcune associazioni qualcosa si mosse anche sul piano legislativo anche se ad oggi, e ne vedremo i motivi in una prossima parte, tutto è ancora fermo e rimasto sul piano normativo di difficile soluzione soprattutto perchè sono oggi presenti altre forme di manipolazione mentale che fanno capo ad una certa persona che dell'informazione ha un vero monopolio, ma non solo.
Siamo così giunti quasi al punto di arrivo di questa serie di post in cui ho molto parzialmente riportato il mio studio sul reato di plagio e sui tentativi di ripristinarlo sia pure in una forma diversa dall'oramai scomparso art. 603 C.P. che si vorrebbe riproporre, appunto, in altra veste e contenuto;
parlo delle 3 proposte di legge, poi assemblate in una sola, aventi come fine la introduzione nel nostro
Codice Penale dello
art. 613 bis
rubricato come
“Manipolazione mentale”.
segue

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