AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA
Quinta parte
Abbiamo visto, sia pure a grandi linee, il contenuto degli articoli regolamentanti gli istituti dell'arresto e del fermo giudiziario, tipici provvedimenti cautelativi che, in determinate circostanze di fatto e di tempo, rappresentano la deroga al principio generale dell'espiazione della pena detentiva a sentenza passata in giudicato.
Sappiamo anche che le convalide o meno degli arresti avvengono attraverso la decisione di un altro giudice, precisamente da quello per le indagini preliminari: dal GIP ovvero, in seconda istanza, dal Tribunale della Libertà.
Vediamo adesso se la reazione, quasi una ribellione azzarderei definirla, avuta da una parte dell'opinione pubblica al verificarsi di recenti fatti di sangue sia o meno giustificata al di là della pur giustificabile ondata emotiva che segue una serie concatenata nel tempo di episodi criminosi, di cui alcuni addebitabili ad una incomprensibile alto grado di incoscienza dei loro autori ovvero, relativamente agli omicidi non colposi, di efferatezza.
Sappiamo anche che le convalide o meno degli arresti avvengono attraverso la decisione di un altro giudice, precisamente da quello per le indagini preliminari: dal GIP ovvero, in seconda istanza, dal Tribunale della Libertà.
Vediamo adesso se la reazione, quasi una ribellione azzarderei definirla, avuta da una parte dell'opinione pubblica al verificarsi di recenti fatti di sangue sia o meno giustificata al di là della pur giustificabile ondata emotiva che segue una serie concatenata nel tempo di episodi criminosi, di cui alcuni addebitabili ad una incomprensibile alto grado di incoscienza dei loro autori ovvero, relativamente agli omicidi non colposi, di efferatezza.
Incominciamo dagli incidenti stradali le cui conseguenze con morti e feriti anche gravi mi viene difficile, in alcuni casi, catalogarli tra i reati colposi.
Chiediamoci se, avendone l'occasione, affideremmo la nostra auto a queste persone sotto effetto dell'alcool o da sostanze stupefacenti:
ritengo di no.
Al di là del cordoglio che ho avuto verso tutte le vittime innocenti di questa mattanza, il caso che però ha attirato la mia attenzione da un punto di vista giuridico è quello verificatosi nei pressi di Pinerolo in data 15 luglio u.s. per fatto e colpa di un trentenne, tale Corrado Avaro – certamente non nel bere – a danno di una ragazza sedicenne, Claudia Muro.
L'esame degli atti processuali consentirebbe un giudizio fondato su elementi certi ma i resoconti, convergenti tra loro, pubblicati da molti quotidiani, tra virgolettati e commenti, sono di per sé tali che non è difficile farsi un'idea del contrasto creatosi tra i giudici inquirenti e quelli del Tribunale del Riesame di Torino.
All'automobilista, subito dopo il fatto, venne riscontrato attraverso l'esame all'etilometro un tasso alcolico superiore al minimo consentito dalla legge e, quindi, sottoposto ad arresto su istanza del PM che aveva elevato contro di lui l'imputazione di omicidio volontario.
La misura cautelare impugnata dai difensori dell'imputato è stata poi commutata in arresto domiciliare con la derubricazione del reato da volontario a colposo: dalla pena edittale per l'omicidio volontario stabilita nel massimo a 21 anni si è passati ai 5 anni di pena reclusiva previsti per l'omicidio colposo.
A mio parere entrambe le decisioni appaiono a prima vista alquanto criticabili anche se la posizione del PM sembrerebbe, sia pure con qualche aggiustamento, la più vicina allo spirito delle norme poste dallo Stato a tutela degli utenti della strada.
Perchè tanto severo il PM nella sua formulazione dell'accusa ?
L'Alvaro era già incorso in tre precedenti violazioni per guida in stato di ebbrezza e, come conseguenza dell'ultimo, gli era stata sospesa la patente di guida di tipo C per un periodo di due mesi e giorni 15 e proprio il 28 giugno u.s. gli era stata restituita con il parere favorevole della Commissione Provinciale che lo ritenne in condizioni psico-fisiche tali da poter ritornare, in quanto abile, alla guida.
Proprio per l'esistenza di questi precedenti il PM ebbe a ritenere di configurare nella specie il reato de quo come volontario anche se, in passato, pur guidando “sbronzo”, l'imputato non aveva mai causato incidenti.
E' proprio questo il punto sul quale si è basato il Tribunale della Libertà, commutando la detenzione in carcere, nel corso della quale l'Avaro era stato destinatario di pesanti minacce e compiuto su di sé atti autolesivi sì da dover essere sorvegliato a vista, in arresti domiciliari presso una comunità di Venaria (TO), gestita da un sacerdote.
Quello che però non mi convince è la motivazione assunta dai giudici di Torino, che vi riporto così come scritta in virgolettato da alcuni quotidiani: l'Avaro
“...riteneva di poter evitare qualsiasi investimento di pedoni grazie alla propria abilità, dato che le sue condizioni fisiche generali erano state recentemente valutate come compatibili con la conferma della patente addirittura
di categoria C..”
Una convinzione come un'altra ma forse era il caso di argomentare la decisione con maggiore prudenza in quanto, così affermando, parrebbe che il magistrato del Tribunale della Libertà abbia concesso all'imputato, legittimandola con la sua decisione, una incondizionata abilitazione alla guida, vita natural durante, anche in condizioni alterate dallo stato di ebbrezza.
Ma non poteva o no chiedersi da parte del giudice come la pregressa mancanza di investimenti di pedoni fosse per ipotesi dovuta più che all'abilità del conducente alla fortuna di non averne mai “intercettato” qualche passante ?
Su questo casi calano a pennello alcune decisioni della Corte di Cassazione pronunciate a iù riprese sin dagli anni '80 secondo le quali una ipotesi come quella in esame ricadrebbe nell'ambito dei delitti consumati con
“dolo indiretto od eventuale”
in quanto l'agente, pur non avendo di mira il fatto-reato ritiene di non desistere per la possibilità che esso si verifichi.
Un esperto automobilista, così come definito dal magistrato torinese, non può certo escludere, visto il reiterarsi di incidenti mortali causati da conducenti sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti, che prima o poi anche lui poteva risultare protagonista di questi eventi tanto più che il fatto di condurre veicoli in quello stato costituisce di per sé un reato penalmente perseguibile.
Non mi è dato di sapere se il PM abbia presentato avverso la decisione di cui sopra un ricorso per Cassazione.
Questa particolare tipologia di episodi sta avendo tutt'oggi una lunga sequela di incidenti mortali e non, una vera e propria ecatombe per cui si è resa necessaria una nuova regolamentazione legislativa attraverso l'entrata in vigore con effetto immediato nella stessa data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a far tempo dallo scorso 4 agosto, del Decreto Legge – noto come decreto Bianchi dal nome del ministro proponente – del 03 08 07 n. 117.
In questo decreto trovano spazio sia misure innovative rispetto al vigente Codice della Strada – in tema di velocità, di guida senza patente o in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e sostanze psicotrope, uso del cellulare, limitazioni (dal febbraio 2008) di velocità e di cilindrata per un periodo di tre anni per neopatentati, bambini su motocicli - che, soprattutto, un notevole inasprimento delle pene detentive e pecuniarie.
Ma tutto ciò, assieme all'aiuto della campagna di stampa e pubblicitaria attraverso i più disparati canali, non ha impedito il verificarsi di altri simili episodi delittuosi; è l'allarmante segnale, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, che oramai siamo in presenza di una radicata tendenza a delinquere che va aumentando di giorno in giorno parallelamente allo spaccio delle droghe; moltissime persone, molti giovani purtroppo, hanno oramai perso il lume della ragione, avendo portato il loro cervello all'ammasso, in mano a dei veri e propri delinquenti che vendono solo morte fisica e mentale.
Appare evidente che occorre ripartire da zero per combattere questo fenomeno, assieme a quello del bullismo ed agli atti di violenza sulle donne, il c.d.
Al di là del cordoglio che ho avuto verso tutte le vittime innocenti di questa mattanza, il caso che però ha attirato la mia attenzione da un punto di vista giuridico è quello verificatosi nei pressi di Pinerolo in data 15 luglio u.s. per fatto e colpa di un trentenne, tale Corrado Avaro – certamente non nel bere – a danno di una ragazza sedicenne, Claudia Muro.
L'esame degli atti processuali consentirebbe un giudizio fondato su elementi certi ma i resoconti, convergenti tra loro, pubblicati da molti quotidiani, tra virgolettati e commenti, sono di per sé tali che non è difficile farsi un'idea del contrasto creatosi tra i giudici inquirenti e quelli del Tribunale del Riesame di Torino.
All'automobilista, subito dopo il fatto, venne riscontrato attraverso l'esame all'etilometro un tasso alcolico superiore al minimo consentito dalla legge e, quindi, sottoposto ad arresto su istanza del PM che aveva elevato contro di lui l'imputazione di omicidio volontario.
La misura cautelare impugnata dai difensori dell'imputato è stata poi commutata in arresto domiciliare con la derubricazione del reato da volontario a colposo: dalla pena edittale per l'omicidio volontario stabilita nel massimo a 21 anni si è passati ai 5 anni di pena reclusiva previsti per l'omicidio colposo.
A mio parere entrambe le decisioni appaiono a prima vista alquanto criticabili anche se la posizione del PM sembrerebbe, sia pure con qualche aggiustamento, la più vicina allo spirito delle norme poste dallo Stato a tutela degli utenti della strada.
Perchè tanto severo il PM nella sua formulazione dell'accusa ?
L'Alvaro era già incorso in tre precedenti violazioni per guida in stato di ebbrezza e, come conseguenza dell'ultimo, gli era stata sospesa la patente di guida di tipo C per un periodo di due mesi e giorni 15 e proprio il 28 giugno u.s. gli era stata restituita con il parere favorevole della Commissione Provinciale che lo ritenne in condizioni psico-fisiche tali da poter ritornare, in quanto abile, alla guida.
Proprio per l'esistenza di questi precedenti il PM ebbe a ritenere di configurare nella specie il reato de quo come volontario anche se, in passato, pur guidando “sbronzo”, l'imputato non aveva mai causato incidenti.
E' proprio questo il punto sul quale si è basato il Tribunale della Libertà, commutando la detenzione in carcere, nel corso della quale l'Avaro era stato destinatario di pesanti minacce e compiuto su di sé atti autolesivi sì da dover essere sorvegliato a vista, in arresti domiciliari presso una comunità di Venaria (TO), gestita da un sacerdote.
Quello che però non mi convince è la motivazione assunta dai giudici di Torino, che vi riporto così come scritta in virgolettato da alcuni quotidiani: l'Avaro
“...riteneva di poter evitare qualsiasi investimento di pedoni grazie alla propria abilità, dato che le sue condizioni fisiche generali erano state recentemente valutate come compatibili con la conferma della patente addirittura
di categoria C..”
Una convinzione come un'altra ma forse era il caso di argomentare la decisione con maggiore prudenza in quanto, così affermando, parrebbe che il magistrato del Tribunale della Libertà abbia concesso all'imputato, legittimandola con la sua decisione, una incondizionata abilitazione alla guida, vita natural durante, anche in condizioni alterate dallo stato di ebbrezza.
Ma non poteva o no chiedersi da parte del giudice come la pregressa mancanza di investimenti di pedoni fosse per ipotesi dovuta più che all'abilità del conducente alla fortuna di non averne mai “intercettato” qualche passante ?
Su questo casi calano a pennello alcune decisioni della Corte di Cassazione pronunciate a iù riprese sin dagli anni '80 secondo le quali una ipotesi come quella in esame ricadrebbe nell'ambito dei delitti consumati con
“dolo indiretto od eventuale”
in quanto l'agente, pur non avendo di mira il fatto-reato ritiene di non desistere per la possibilità che esso si verifichi.
Un esperto automobilista, così come definito dal magistrato torinese, non può certo escludere, visto il reiterarsi di incidenti mortali causati da conducenti sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti, che prima o poi anche lui poteva risultare protagonista di questi eventi tanto più che il fatto di condurre veicoli in quello stato costituisce di per sé un reato penalmente perseguibile.
Non mi è dato di sapere se il PM abbia presentato avverso la decisione di cui sopra un ricorso per Cassazione.
Questa particolare tipologia di episodi sta avendo tutt'oggi una lunga sequela di incidenti mortali e non, una vera e propria ecatombe per cui si è resa necessaria una nuova regolamentazione legislativa attraverso l'entrata in vigore con effetto immediato nella stessa data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a far tempo dallo scorso 4 agosto, del Decreto Legge – noto come decreto Bianchi dal nome del ministro proponente – del 03 08 07 n. 117.
In questo decreto trovano spazio sia misure innovative rispetto al vigente Codice della Strada – in tema di velocità, di guida senza patente o in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e sostanze psicotrope, uso del cellulare, limitazioni (dal febbraio 2008) di velocità e di cilindrata per un periodo di tre anni per neopatentati, bambini su motocicli - che, soprattutto, un notevole inasprimento delle pene detentive e pecuniarie.
Ma tutto ciò, assieme all'aiuto della campagna di stampa e pubblicitaria attraverso i più disparati canali, non ha impedito il verificarsi di altri simili episodi delittuosi; è l'allarmante segnale, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, che oramai siamo in presenza di una radicata tendenza a delinquere che va aumentando di giorno in giorno parallelamente allo spaccio delle droghe; moltissime persone, molti giovani purtroppo, hanno oramai perso il lume della ragione, avendo portato il loro cervello all'ammasso, in mano a dei veri e propri delinquenti che vendono solo morte fisica e mentale.
Appare evidente che occorre ripartire da zero per combattere questo fenomeno, assieme a quello del bullismo ed agli atti di violenza sulle donne, il c.d.
“stalking”
di cui avremo modo di parlare nella prossima ultima parte .
E' una questione di educazione che deve partire dalla famiglia con tanto di aiuti da parte delle istituzioni specificamente create per questo scopo.
Ma occorre personale all'altezza di questo gravoso e difficile compito; ho sentito da qualche parte un accenno al ricorso al TSO – Trattamento Sanitario Obbligatorio -; ma siamo matti ?
Questo intervento è destinato solamente per i casi improvvisi e del tutto eccezionali in quanto il ricovero avviene senza la volontà del soggetto da sottoporre al trattamento: tre giorni di ospedale e poi via di nuovo libero.
Sono eventi di estrema gravità che vanno una volta per tutti regolamentati seriamente ed altrettanto seriamente controllati da parte di strutture pubbliche perchè, altrimenti, non si fa altro che incrementare i profitti dei soliti profittatori che, in campo sanitario, sono moltissimi e quasi sempre inaffidabili.
segue
E' una questione di educazione che deve partire dalla famiglia con tanto di aiuti da parte delle istituzioni specificamente create per questo scopo.
Ma occorre personale all'altezza di questo gravoso e difficile compito; ho sentito da qualche parte un accenno al ricorso al TSO – Trattamento Sanitario Obbligatorio -; ma siamo matti ?
Questo intervento è destinato solamente per i casi improvvisi e del tutto eccezionali in quanto il ricovero avviene senza la volontà del soggetto da sottoporre al trattamento: tre giorni di ospedale e poi via di nuovo libero.
Sono eventi di estrema gravità che vanno una volta per tutti regolamentati seriamente ed altrettanto seriamente controllati da parte di strutture pubbliche perchè, altrimenti, non si fa altro che incrementare i profitti dei soliti profittatori che, in campo sanitario, sono moltissimi e quasi sempre inaffidabili.
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