mercoledì, agosto 15, 2007

La giustizia in Italia

e
BUON FERRAGOSTO

AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA
Terza parte


Come di già anticipato, è il Codice di Procedura penale che nel suo Titolo VI determina in maniera alquanto minuziosa l'istituto dell'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato nonché del fermo di un indiziato di un atto penalmente perseguibile al di fuori dello stato di flagranza.
Trattandosi della privazione della libertà personale di un individuo non poteva certo avvenire altrimenti anche perchè in tali frangenti la stessa polizia giudiziaria è soggetta a determinati e non eludibili doveri.
Si potrebbe scrivere al riguardo un vero e proprio trattato ma non è certamente questo il mio intento, avendo il solo scopo di enunciare le regole in vigore onde consentire a chi avrà la voglia di leggermi di poter realizzare secondo la propria coscienza un giudizio sui fatti che stanno caratterizzando le cronache di questi mesi.
Presupposto indispensabile per valutare alcuni provvedimenti eseguiti o non, e tra questi ultimi quello del mancato arresto cautelare di un indiziato come il presunto piromane di Monte San Biagio (LT) fermato ma subito rimesso in libertà, è la conoscenza di come il nostro codice definisce lo stato di flagranza;
l'art. 382 n. 1 c.p.p.
stabilisce che
“E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere un reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”.
Visto che mi sono riferito al caso del pastore G.D.G., anni 53 fermato perchè sorpreso dalla Forestale mentre si aggirava alle prime luci dell'alba in un bosco indossando uno zainetto con dentro ben 17 inneschi, vediamo di analizzarlo in concreto.
Costui è stato fermato perchè alcune settimane addietro la stessa Forestale lo aveva denunciato per aver appiccato un incendio; logica voleva che apparisse assai plausibile che l'intenzione di questo soggetto fosse quella di reiterare questo stesso reato.
Ma, ovviamente, un conto è il consumare o tentare di commettere un reato, nella specie un incendio, con una serie di atti non equivoci diretti a questo scopo ed un altro è la pura intenzione rimasta allo stato ipotetico.
Polemiche a non finire e, tanto per mettere la sua buona parola, ecco l'esternazione dell'attuale ministro dell'Ambiente:
“è un segnale sbagliato e preoccupante”
mentre un altro verde chiederà a Mastella di
“verificare personalmente i motivi della scarcerazione”.
Anche il WWF dice la sua
“Se la magistratura, anche in circostanze così lampanti ritiene di dover scarcerare un incendiario, a che servono tutti gli sforzi per bloccare questo orrendo crimine?”
Giuste preoccupazioni, certamente, ma esternate per un non evento, dettate sempre da spinte emotive scatenate da una deprecabile lunga serie di incendi che stanno depauperando gran parte del nostro patrimonio ambientale.
In questo caso, ripeto, non esiste alcun evento penalmente punibile e, nel contempo, non si possono perseguire determinati atteggiamenti, come il possesso di inneschi, se questi poi non sono stati al momento utilizzati.
Se io porto illegalmente un arma non è detto che sia un potenziale omicida; ma in questo caso commetto comunque un reato perchè la legge punisce con una apposita norma coloro che portano con sé armi senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'autorità a ciò delegata.
La casistica insegna tante cose e chi di competenza dovrebbe farne buon uso nel recepire e tradurre in norme alcuni comportamenti allarmanti da un punto di vista sociale.
Ma dopo le parole mancano quasi sempre i fatti.
Vedremo gli altri articoli e gli altri due casi nella prossima quarta parte.
segue

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