martedì, marzo 25, 2008

Ipse dixit - 2


AVEVA CONTINUATO A DIRE- 2
28 febbraio 1994

Sono assolutamente intenzionato a vendere le mie televisioni .
Ma non posso perchè la legge Mammì non me lo consente oltre il 40%.
Si fa di tutto perché io non trovi dei compratori”.
La surrichiamata legge Mammì
“Sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato”
6 agosto 1990, n. 223
è antecedente a questa esternazione fuori luogo del nostro cavaliere per cui il suo “…si fa di tutto perché…..” altro non è che una delle sue solite boutade ad effetto ma sonoramente false: tanto, avrà pensato, chi è che, tra i miei elettori, va a prendersi la briga di andare verificare quanto ho detto, andando a spulciare uno per uno i 41 articoli di questa legge che, pur importante, è estremamente complessa e, soprattutto, alquanto difficile da interpretare se non si conoscono alcuni dati cui fa riferimento l’articolo che riporto qui di seguito integralmente.
Ma prima di tutto è mio desiderio indicare quelli che erano gli obbiettivi di questa legge, ben scolpiti nel suo preambolo; una vera e propria dichiarazione politica di rinnovamento:
“Il pluralismo, l’obbiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura delle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge”.
Oggi tali principi sono stati cancellati o misconosciuti; si vende spazzatura spacciandola per verità, con tanto di taroccamenti anche sonori, spezzoni tagliati, ecc…un po’ come la TV in Cina.
La gente non sa e crede in quello che alcune emittenti fanno sentire e vedere; lo stesso cavaliere che vedono è, relativamente al fisico, l’esempio di un taroccamento mentre quello che dice…lo si sa è spesso falso ed incongruente.
“Art. 15. Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di
massa e obblighi dei concessionari. -
1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa é fatto divieto di essere titolare:
a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;
b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale,qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia;
c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale,qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b).
2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo”.
Non c’è altro.
E poi, volendo, avrebbe potuto cedere parte della sua orgia mediatica a spezzatino, cedendola a più imprenditori del ramo ovvero cedendo Rete 4,i da lui detenuta in maniera poco legale ma frutto di uno sfacciato favoritismo contra legem nonostante la sentenza 20 novembre 2002 n. 466 della Corte Costituzionale – estensore il giudice Chieppa -.
Sta di fatto che lui, per merito di un Presidente del Consiglio a lui amico e di un suo ministro dopo,
la
POSIZIONE DOMINANATE LA DETIENE DA UN’INFINITA’ DI TEMPO ANCHE A DANNO DI UN ALTRO IMPRENDITORE,
FRANCESCO DI STEFANO,
EUROPA 7
CHE SI E’ RIVOLTO AL NOSTRO CONSIGLIO DI STATO PER POTER REALIZZARE IN CONCRETO, CON TANTO DI IMPIANTI COSTOSISSIMI, PRONTI ALL’USO GIA’ DA MOLTI ANNI, LE DUE FREQUENZE TELEVISIVE
LEGALMENTE ATTRIBUITEGLI.
Il giudice amministrativo adito ha chiesto lumi alla Corte di Giustizia Europea che ha bollato in maniera totale la Legge Gasparri che andrebbe rivista immediatamente.
Da questo punto partiva la riforma Gentiloni che è rimasta al palo per la caduta del governo Prodi, con la complicità di un ministro e dei suoi, meno uno, e di uno sparuto gruppetto di voltagabbana.
Gli strilli di quella Casa che della Libertà se ne fa un gran baffo, sono di ieri; accuse miserevoli tali e quali la dignità e moralità di chi le urlava ad ogni angolo delle Tv padronali e pubbliche.
Ma l’inizio della storia delle TV berlusconiane la conoscono in pochi; la riscriverò quanto prima perché è bene che la si sappia onde tirarne poi le dovute conseguenze
Ma si può dare ancora credito ad un simile fanfarone ?
domani la prossima

Nessun commento: