giovedì, febbraio 14, 2008

Una legge interessante per gli internauti

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A PROPOSITO DI DIRITTI D’AUTORE

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 (del 25 gennaio scorso) la Legge 2/2008 la quale stabilisce che, a far tempo dal 9 febbraio u.s., potranno essere pubblicate sui siti internet sia le immagini che le musiche copiate a titolo gratuito senza che siano soggette all’obbligo del pagamento dei relativi diritti alla SIAE - Società italiana degli autori ed editori.
In particolare, l'art. 2 della Legge prevede che
"è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro".
Infine, la norma stabilisce che
"con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma”.

Ma ecco il testo della
LEGGE 9 gennaio 2008, n. 2
Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.
Articolo 1.Disposizioni concernentila Società italiana degli autori ed editori
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22aprile 1941, n. 633 [1], e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresi', la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
2. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 [2], e successive modificazioni, è abrogato.
6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.Articolo 2.Usi liberi didattici e scientifici1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633[3], e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addì 9 gennaio 2008.

Una legge molto attesa ed arrivata appena in tempo;
non credo che con una diversa maggioranza sarebbe stato possibile
ottenerla.

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