mercoledì, febbraio 27, 2008

Grattarsi i c.....è reato

LA SUPREMA CORTE di CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
in una sua recentissima pronuncia ha stabilito come
“il grattarsi le palle in pubblico”
integri il reato previsto e punito dallo
art. 527 del Codice penale
il quale sotto la rubrica
“ATTI OSCENI”
così recita:

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Se il fatto avviene per colpa, la pena è della multa da lire 60.000 a 600.000”.
Questo articolo, che non specifica quale sia l’azione che comporta la punibilità dell’esecutore dell’atto materiale rientrante in questo tipo di reato, va collegato ed integrato con una successiva norma contenuta nello
Art. 529
“Atti e oggetti osceni: nozione”
Agli effetti della legge penale, si considerano “osceni” gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore…..”.
Non si conosce ancora la motivazione della sentenza de quo ma solamente il suo dispositivo di condanna; aspettiamo di leggerla e poi se ne riparlerà.
Il fatto, ritenuto reato, è stato compiutoda un42enne operaio di Como ma non si conosce ancora in quale contesto il reo abbia osato a tanto !
La norma è una delle tante che, contrariamente al dettato costituzionale della
TASSATIVITA’ della NORMA PENALE,
lascia ampio margine al giudicante nel decidere se una condotta, magari anche disdicevole perché contraria ad ogni forma di galateo, sia o meno da ritenersi “atto osceno” e, quindi penalmente punibile a norma dell’art. 527 di cui sopra.
E poi, mi chiedo, quale sia oggi il grado superato il quale viene a ledersi il “ comune sentimento” ovvero il c.d. “pubblico pudore” ?
Un sentimento od una sensazione di disagio, per alcuni involontari spettatori, che col pudore non hanno nulla a che fare ?
Teniamo a mente che questa normativa è stata ipotizzata nel periodo fascista allorché era in corso tra il 1925 ed il 1930 lo studio di quella che sarebbe stata la nuova normativa penale che avrebbe dovuto sostituire il codice Zanardelli della fine dell'800.
Il Codice Rocco, così denominato dal ministro Guardasigilli dell’epoca, è, nel 2008, ancora vigente anche se allo stesso sono state apportate delle aggiunte di nuove norme ed abrogazioni di vecchi articoli palesemente contrastanti con l’attuale regime democratico, almeno sino ad oggi.
C’è, pertanto,da chiedersi se il surrichiamato “comune sentimento” o “il senso del pudore” siano rimasti da allora ad oggi sullo stesso livello di rigidità.
Altri tempi, altri costumi e se così non fosse oggi avremmo pochissimi spettacoli televisivi con pochi canali
Credo proprio che col tempo qualcosa sia pur mutata non solo nel campo della pubblica morale; tuttavia, prima di fare qualunque altra critica, aspettiamo di leggere l’intero giudicato.
C’è poi, di certo, modo e modo di grattarsi e diverse possono essere anche le motivazioni che spinge un soggetto a compiere questo “delitto”; per esempio un improvviso prurito può sempre verificarsi e, per riflesso l’istinto inconsapevole di una grattatine; e se si fosse grattato una natica ?
Quid iuris ?
Ma il povero operaio, almeno come affermano i suoi legali, si era “toccato” per aggiustarsi i pantaloni della tuta; ma non sono stati creduti.
E poi, a ben vedere, un conto è la grattatina occasionale di riflesso ad un prurito e diverso è l’atto ostentato lungamente davanti a più persone, accompagnato anche da parole offensive o di scherno.
Aspettiamo la sentenza il cui testo integrale ci chiarirà ogni perplessità.
Ma questo caso mi ha aperto un po’ gli occhi sulla dichiarazione fatta di recente dall’on. Bondi secondo la quale era giusto che tutti gli indagati fossero da escludere dalle liste dei candidati al Parlamento meno quelli indagati per “delitti politici”.
Pronto il disegno di legge


Forse temeva, visto come vanno le cose in questo campo, che Berlusconi potesse venire escluso per una sua veniale grattatina
al basso ventre.

Direte voi; ma cosa c’entra con i reati politici ?
Centra, si che c’entra, perché la grattatine se l’è fatta nel corso di una seduta della Camera dei Deputati.
Già c’è grattatina e grattatina; il fatto che poi uno ce li abbia o meno poco importa, sempre grattatina è.
Ma i giudici – che giungono in Cassazione solamente ad una certa età dopo una lunga carriera e poco prima del loro pensionamento – includono, a quel che sembra, anche la “toccata” scaramantica, aggettivata con il suo arcaico ed obsoleto termine di gesto “apotropaico”, derivante dalla lingua greca.
Roba di 100 anni fa; l’uso di questo termine la dice lunga sulla conclusione di questa vicenda terminata con la condanna del “autograttatore”a 200 euro di multa ed in più al pagamento della penale di 1000 euro da versarsi alla Cassa delle Ammende, come previsto per legge, a carico dei ricorrenti che si vedono respinti i loro ricorsi in questo ultimo grado del giudizio.
Poi ci si lamenta che la Cassazione è ingolfata !

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