IL PARLARE O LO SCRIVERE A VANVERA DISORIENTA GLI ASCOLTATORI ED I LETTORI.
OCCORRE FARE CHIAREZZA
prima parte
Due sono i casi oggi in evidenza sui quali una certa parte politica, cercando di tirare l'acqua per il proprio mulino, va emettendo giudizi privi di ogni fondamento logico e giuridico; una continua e sempre più accanita mistificazione della verità con l'aggiunta dell'uso di parole del tutto estranee ad una corretta interpretazione di opinioni altrui sì da farle apparire lontane, se non addirittura contrarie, dagli intendimenti di chi le ha pronunciate.
L'importante è spararle alla grande, tanto poi la quasi totalità dei lettori o dei telespettatori non va a controllarne l'esattezza e la pertinenza al caso concreto di quanto ascoltato o letto.
C'è da sempre una certa tendenza a credere su quanto scrivono i giornali vicini o di proprietà della destra che quelli vicini al centrosinistra non hanno mai avuto.
Spari ad alzo zero, quindi, facenti parte di un piano da tempo preordinato, sin dall'epoca della P2, con l'intento di delegittimare la loro parte avversa.
Con la verità e fatti specifici inoppugnabili non ci sono riusciti e da anni ricorrono ad usare un'arma micidiale, quella della contro informazione.
Tenete conto come nelle passate ed odierne dittature il personaggio che reggeva e regge ancora i regimi totalitari è la persona che dirige l'informazione, oggi in Italia questo ruolo viene rivestito dal maggior proprietario esistente nel campo dei media il quale è riuscito anche a ripulire la TV pubblica dai personaggi che potevano creargli fastidio.
I casi in questione:
1- le due ordinanze del GIP di Milano Clementina Forleo con le quali viene richiesta alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, come per legge, l'autorizzazione di poter introdurre nel processo Antonveneta - Unipol, quali elementi di prova, anche quelle intercettazioni di telefonate – in tutto 68 - in cui risultano come interlocutori 3 deputati DS(D'Alema, Fassino, La Torre) e 3 senatori di Forza Italia(Cicu,Comincioli,Grillo).
2- querela per diffamazione aggravata presentata dal gen. Speciale nei confronti del ministro Padoa Schioppa avanti la Procura della Repubblica di Roma e da questa girata al Tribunale dei ministri.
Per ora ci interesseremo del primo caso, rimandando l'altro ai prossimi giorni.
La prima vicenda
dr. Clementina Forleo
Laureata in Giurisprudenza a Bari con 110/110 e lode
già in Procura a Milano nel pool Mani Pulite, poi GUP ed ora
GIP
GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI
Laureata in Giurisprudenza a Bari con 110/110 e lode
già in Procura a Milano nel pool Mani Pulite, poi GUP ed ora
GIP
GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI
Premetto che non mi si potrà tacciare d'avere preconcetti negativi nei suoi confronti in quanto, relativamente al caso degli extracomunitari presunti terroristi in parte assolti ed altri rinviati per competenza territoriale a Brescia ed a Cremona, maturai la convinzione, leggendo e rileggendo la nostra legge emanata in tutta fretta dal Parlamento a maggioranza centrodestra che, ignorando e disattendendo i preziosi e competenti suggerimenti del CSM, non lasciava spazio ad altre soluzioni.
La prima legge su questa delicatissima tematica entrata in vigore in Europa, quella inglese, dopo la prima assoluzione – sentenziò il giudice, ricordando che la storia ci insegnava come i guerriglieri di oggi potevano divenire i patrioti del domani – a causa della sua genericità, venne poi rifatta in maniera meno approssimativa della prima.
La nostra fu approvata in tutta fretta e peccava anch'essa, relativamente alla descrizione dell'azione costitutiva del reato che si voleva punire, di una eccessiva genericità tanto da rappresentarsi come contraria al principio costituzionale della “tassatività della fattispecie oggetto del reato”.
Indicazione precisa dell'azione criminosa senza lasciare al giudice di merito alcuna possibilità di interpretazione anche in via analogica.
Con queste argomentazioni la nostra Corte Costituzionale ebbe nel 1981 a cancellare dal nostro ordinamento giuridico l'art. 603 del Codice Penale che prevedeva e puniva il reato di “Plagio”.
Venne rifatta, dopo,anche la nostra con meno approssimazione per cui venne facile, in un secondo momento, applicarla senza che sorgessero impedimenti in capo ai giudicanti di turno.
Fatta questa premessa tenterò di spiegare come, a mio non solitario parere, la dr.ssa Forleo sia incorsa nella specie in un madornale guazzabuglio giudiziario.
Protagonisti delle fasi preliminari di un procedimento penale sono tre soggetti:
a- la polizia giudiziaria;
b- il Pubblico Ministero;
c- il GIP, cioè il Giudice per le Indagini Preliminari.
Questa prima fase del procedimento si conclude con le richieste del Pubblico Ministero che può richiedere al GIP o l'archiviazione degli atti, ove ritenga la non colpevolezza del sottoposto alle indagini preliminari ovvero, formulando il capo d'imputazione, il rinvio a giudizio di quest'ultimo nel caso opposto.
A decidere sulle sorti del processo è il GIP che, per sommi capi:
1- può chiudere il procedimento con un decreto di archiviazione;
2- respingere con ordinanza la richiesta di archiviazione rimettendo il fascicolo al PM perchè articoli il capo di imputazione;
3- disporre il rinvio a giudizio dell'indagato, fissando contemporaneamente la data dell'udienza preliminare nel corso della quale avviene la discussione della causa penale in esito della quale può disporre il decreto di archiviazione o la sentenza di rinvio a giudizio presso il giudice competente per il dibattimento di primo grado del processo.
Nel caso Antonveneta- Unipol siamo ancora all'udienza preliminare che però, avendo depositato tra gli atti del procedimento le trascrizioni delle telefonate intrattenute con dei parlamentari, trascrizioni già date in visione ai difensori degli imputati, non può proseguire senza la preventiva risposta di autorizzazione o di diniego del loro uso delle rispettive Camere.
Nelle due ordinanze il GIP, forse per convincere i destinatari a dare un parere favorevole al loro uso, descrive i parlamentari interessati, peraltro non indagati e mai interrogati in fase di indagini assai minuziose operate dalla Procura di Roma, come “consapevoli complici di un disegno criminoso di ampia portata in una logica di manipolazione e lottizzazione del sistema bancario e finanziario nazionale..”
appare più che un parere una pesante sentenza di condanna a carico di personaggi rimasti del tutto estranei al processo in quanto mai fini sotto il tiro degli inquirenti.
Ma allora perchè non tirare in ballo anche i componenti di quegli organismi istituzionali di controllo che mai si sono sognati di stigmatizzare alcuni atti di cui oggi si intende incolpare i “complici degli attuali imputati” ?
Che il GIP, almeno in questa fase del processo sia andato oltre il suo compito, scavalcando addirittura i Pubblici Ministeri appare chiaro e tondo.
Ma mi assale tuttavia un dubbio sulla finalità di questo suo improponibile argomentare; che si sia voluta preparare il terreno per una sicura istanza di ricusazione nei suoi confronti nell'eventualità in cui, nell'evolversi del procedimento, venga imputato anche qualcuno di questi parlamentari, oggetto IN ANTEPRIMA ASSOLUTA
La prima legge su questa delicatissima tematica entrata in vigore in Europa, quella inglese, dopo la prima assoluzione – sentenziò il giudice, ricordando che la storia ci insegnava come i guerriglieri di oggi potevano divenire i patrioti del domani – a causa della sua genericità, venne poi rifatta in maniera meno approssimativa della prima.
La nostra fu approvata in tutta fretta e peccava anch'essa, relativamente alla descrizione dell'azione costitutiva del reato che si voleva punire, di una eccessiva genericità tanto da rappresentarsi come contraria al principio costituzionale della “tassatività della fattispecie oggetto del reato”.
Indicazione precisa dell'azione criminosa senza lasciare al giudice di merito alcuna possibilità di interpretazione anche in via analogica.
Con queste argomentazioni la nostra Corte Costituzionale ebbe nel 1981 a cancellare dal nostro ordinamento giuridico l'art. 603 del Codice Penale che prevedeva e puniva il reato di “Plagio”.
Venne rifatta, dopo,anche la nostra con meno approssimazione per cui venne facile, in un secondo momento, applicarla senza che sorgessero impedimenti in capo ai giudicanti di turno.
Fatta questa premessa tenterò di spiegare come, a mio non solitario parere, la dr.ssa Forleo sia incorsa nella specie in un madornale guazzabuglio giudiziario.
Protagonisti delle fasi preliminari di un procedimento penale sono tre soggetti:
a- la polizia giudiziaria;
b- il Pubblico Ministero;
c- il GIP, cioè il Giudice per le Indagini Preliminari.
Questa prima fase del procedimento si conclude con le richieste del Pubblico Ministero che può richiedere al GIP o l'archiviazione degli atti, ove ritenga la non colpevolezza del sottoposto alle indagini preliminari ovvero, formulando il capo d'imputazione, il rinvio a giudizio di quest'ultimo nel caso opposto.
A decidere sulle sorti del processo è il GIP che, per sommi capi:
1- può chiudere il procedimento con un decreto di archiviazione;
2- respingere con ordinanza la richiesta di archiviazione rimettendo il fascicolo al PM perchè articoli il capo di imputazione;
3- disporre il rinvio a giudizio dell'indagato, fissando contemporaneamente la data dell'udienza preliminare nel corso della quale avviene la discussione della causa penale in esito della quale può disporre il decreto di archiviazione o la sentenza di rinvio a giudizio presso il giudice competente per il dibattimento di primo grado del processo.
Nel caso Antonveneta- Unipol siamo ancora all'udienza preliminare che però, avendo depositato tra gli atti del procedimento le trascrizioni delle telefonate intrattenute con dei parlamentari, trascrizioni già date in visione ai difensori degli imputati, non può proseguire senza la preventiva risposta di autorizzazione o di diniego del loro uso delle rispettive Camere.
Nelle due ordinanze il GIP, forse per convincere i destinatari a dare un parere favorevole al loro uso, descrive i parlamentari interessati, peraltro non indagati e mai interrogati in fase di indagini assai minuziose operate dalla Procura di Roma, come “consapevoli complici di un disegno criminoso di ampia portata in una logica di manipolazione e lottizzazione del sistema bancario e finanziario nazionale..”
appare più che un parere una pesante sentenza di condanna a carico di personaggi rimasti del tutto estranei al processo in quanto mai fini sotto il tiro degli inquirenti.
Ma allora perchè non tirare in ballo anche i componenti di quegli organismi istituzionali di controllo che mai si sono sognati di stigmatizzare alcuni atti di cui oggi si intende incolpare i “complici degli attuali imputati” ?
Che il GIP, almeno in questa fase del processo sia andato oltre il suo compito, scavalcando addirittura i Pubblici Ministeri appare chiaro e tondo.
Ma mi assale tuttavia un dubbio sulla finalità di questo suo improponibile argomentare; che si sia voluta preparare il terreno per una sicura istanza di ricusazione nei suoi confronti nell'eventualità in cui, nell'evolversi del procedimento, venga imputato anche qualcuno di questi parlamentari, oggetto IN ANTEPRIMA ASSOLUTA
di una vera e propria sentenza di condanna.
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