giovedì, luglio 23, 2009

La sentenza sul caso Sandri - parte II^


LA SENTENZA SUL CASO

SANDRI

Parte seconda

Nella prima parte abbiamo visto come e da chi sia composto il collegio giudicante in Corte d’Assise e quali sia le prerogative necessarie dei giudici popolari per essere chiamati.

Dall’elenco generale depositato in Cancelleria vengono estratti a sorte non meno di 12/15 persone delle quali 6 diverranno nella sessione dei processi “titolari” e gli altri “supplenti” che subentreranno nell’ipotesi di legittimo impedimento di uno dei primi.

Alcuni poi vengono, per comprovati impegni personali, licenziati subito dall’obbligo.

L’Ufficio di “giudice popolare” è retribuito dalla Stato.

Il Presidente usa richiedere le fedine penali degli estratti ed un certificato dei loro “carichi pendenti” relativi ad eventuali procedimenti penali a loro carico non ancora in corso.

Se tutto a posto vengono notificati agli interessati le nomine ed il decreto di presentazione per il giorno della prima udienza.

Una volta riuniti interroga i prescelti sulla loro attività svolta nel corso della loro vita civile, se conoscono eventualmente l’imputato o gli imputati, se conoscono di già i fatti contestati all’imputato od agli imputati sotto processo per averli seguiti sui giornali e, nell’affermativa, se si sono fatti una opinione personale sull’eventuale loro colpevolezza o meno.

Questo è di assoluta importanza in quanto il giudizio di ognuno deve formarsi solamente da quello che emergerà nella fase dibattimentale.

E’ questo un esame severo in quanto è essenziale che ognuno si formi una opinione secondo le proprie intuizioni e senza preventivi pregiudizi.

Il Presidente scava a fondo con questa indagine e dalle risposte ottenute spesso comprende se qualcuno è prevenuto o no nei confronti di uno o più imputati.

L’avvertenza è quella di mantenere l’assoluto silenzio verso l’esterno su quanto avviene durante il processo e, come meglio vedremo in prosieguo, ed in Camera di Consiglio relativamente alle votazioni in merito alla colpevolezza o meno dell’imputato.

In buona sostanza se qualcuno votasse contro la condanna, ritenendolo innocente, ma l’imputato venisse condannato per la maggioranza dei voti degli altri giudici, non deve divulgare la posizione da lui presa e così anche nel caso contrario.

Trattandosi di un organo collegiale prevale la maggioranza dei voti e null’altro.

Il Giudice togato ed il Presidente votano per ultimi per non influenzare i giudici popolari.

Terminati questi preliminari si va in udienza ed ognuno dei giudici popolari presta giuramento.

Quindi inizia il processo secondo il ruolo prestabilito dal Presidente.

Ho avuto la fortuna d’essere stato estratto molti anni addietro per una serie di processi che riguardavano una serie di tentati omicidi, una estorsione, ed una lunga sequela di processi per direttissima riguardanti i “reati di vilipendio”, anche a mezzo stampa.

Letti dal “giudice a latere” il capo od i capi di imputazione contestati, inizia il procedimento con l’interrogatorio dell’imputato svolto esclusivamente dal Presidente.

Il giudice popolare può chiedere quello che ritiene opportuno rivolgendosi però direttamente al Presidente che poi gira la o le domande all’interrogato o ai testi nel corso della loro audizione.

Come si può arguire non esiste alcuna “pressione” a che si decida in un modo o nell’altro in quanto ognuno vota secondo la propria coscienza.

Segue

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