venerdì, gennaio 04, 2008

Il dovere di comunicare

PER NON DIMENTICARE

Il trascorrere del tempo cancella dalla memoria di ogni essere umano il ricordo di eventi anche importanti, specie se dolorosi.
I libri di storia servono a riportarli alla ribalta anche se avvenuti a distanza di secoli mentre per i più recenti cala subito una nebbia assoluta.
Non ne parla più nessuno, nemmeno riviste e giornali, anche perché a chi vorrebbe, invece, dare una rinfrescatina sulla nostra storia più recente viene impedito in quanto taluni fatti non fanno più notizia; in tal modo viene disteso un velo definitivo sul recente passato di un qualcuno che si picca di essere un
“puro” liberal democratico !
Ho avuto la ventura, cercando delle sentenze della Suprema Corte per un caso che sto studiando, di imbattermi in una sua non recente sentenza che, nella motivazione, smentisce tante clamorose asserzioni di piena assoluzione, in tutti i processi andati a termine; vere e proprie baggianate di alcuni legali nonché dello stesso interessato, il cainano – nuovo appellativo affibbiatogli da Marco Travaglio -.
Corte di Cassazione, sezione IV,
sentenza n. 5069 del
21 maggio 1996.
«Qualora l'applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato sia conseguenza della concessione di attenuanti, la sentenza si caratterizza per un previo riconoscimento di colpevolezza dell'imputato ed è fonte per costui di pregiudizio»
MEMORANDUM
Le sentenze che ricadono sotto l’ipotesi di cui sopra sono le seguenti::
Lodo Mondadori, corruzione giudiziaria (attenuanti generiche, sentenza definitiva);
Caso All Iberian,1.23 miliardi di tangenti a Craxi
(attenuanti generiche, sentenza definitiva)
Caso Lentini, falso in bilancio (attenuanti generiche e nuova legge intervenuta, sentenza definitiva).
Da che mondo è mondo si è mai verificato che delle attenuanti, sia pure generiche, vengano riconosciute ad un innocente ?
Nemmeno nella repubblica delle banane berlusconiana sarebbe mai potuto accadere un simile aborto giuridico!

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