venerdì, aprile 28, 2006

Che fine ha fatto la Class Action ?

LA “CLASS ACTION”
ovvero
L’AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA

P R E M E S S A

La notifica alla Parmalat negli USA di una “class action” da parte di uno studio legale americano in nome e per conto di tutti gli azionisti ed obbligazionisti (sia americani che sparsi in tutto il mondo) che col fallimento di questa azienda avevano subito danni calcolati oltre otto miliardi di dollari, ha riportato alla ribalta questa tipica azione di danno americana che in Italia le forze del centrosinistra stanno tentando, sia pure con grandi difficoltà, di introdurre onde ottenere nei fatti un riequilibrio dei rapporti di forza, attualmente squilibrati a tutto vantaggio degli grandi aziende multinazionali ed imprese italiane. L’iter parlamentare di questo disegno di legge, come vedremo in prosieguo, è ancora a metà del suo percorso legislativo in quanto, approvato quasi all’unanimità il 21 luglio 2004 dalla Camera dei Deputati, è adesso in attesa d’essere portato in discussione al Senato dove è approdato sin dal 06 agosto 2004 e registrato con il n. 3058.
In buona sostanza si tratta di inserire ex novo nell’art. 3 (Legittimazione ad agire) della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) dopo il comma 6 alcuni altri comma, per la precisione otto, regolamentanti l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico della “azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti”.

G E N E S I

Nel 1965 un noto avvocato americano mise sotto accusa la General Motors per aver prodotto un modello, nella specie la Chevrolet Corvair, che risultava alla prova dei fatti come “insicura a qualsiasi velocità procedesse”.
La GM, ritenendosi, data la sua enorme potenza economica, inattaccabile anche a livello mondiale, trascinò in giudizio l’avv. Ralf Nader, autore del libro incriminato, accusandolo di diffamazione.
La potente casa automobilistica perse la causa e fu condannata ad un risarcimento danni ed a formalizzare pubbliche scuse.
Questa sentenza non fu fine a se stessa ma l’inizio, nel campo automobilistico, di tutta una serie di provvedimenti legislativi che imposero molte innovazioni a corredo di ogni modello d’auto al fine di assicurare il massimo conforto e la massima sicurezza ad ogni automobilista.
Ogni autovettura venne così dotata da una serie di nuovi componenti quali le cinture di sicurezza, i paraurti rinforzati, ecc…nonché venne imposto l’obbligo per il quale tutti i nuovi modelli di autovetture venissero sottoposti ai test antishock.
Da quel momento in poi vi fu una pioggia di cause civili per danni (tort litigation) derivanti da svariate cause connesse ad anomalie dei prodotti immessi in commercio od a condotte delle Imprese; tale fenomeno portò ben presto il Congresso, al fine di evitare miriadi di cause, ad approvare una apposita legge che consentisse la c.d. Class Action; venne così legiferato il principio sulla base del quale una intera collettività poteva costituirsi nei processi come parte civile e richiedere con una sola azione di danno un risarcimento per tutti, anche a favore di chi non aveva preso parte attiva nel giudizio.
In buona sostanza alle Associazioni dei consumatori, alle Camere di Commercio, alle Associazioni di Professionisti venne concessa la possibilità di rappresentare in una unica causa tutti i consumatori, parti o non parti in causa. Gli importi dei risarcimenti, in caso di condanna dell’Azienda convenuta, sarebbero stati poi distribuiti sulla base dei criteri dettati dallo stesso magistrato giudicante.
Posso aggiungere per esperienza professionale che negli USA gli interessi dei consumatori sono stati sin da allora fortemente tutelati perché le giurie, così come presenti nei procedimenti penali, hanno la stessa composizione “laica” anche nelle cause civili, composte cioè da comuni cittadini, estratti a sorte da appositi elenchi, che spesso e volentieri sono spinti ad emettere il loro verdetto in favore di un acquirente asseritamene danneggiato dall’uso o dal consumo di un prodotto difettoso per motivi facilmente intuibili; rivestendo l’attore promotore dell’azione di risarcimento un ruolo che in un prossimo domani potrebbe diventare anche il loro: oggi tocca a te ma domani potrebbe accadere a me !.
E’ per questo che le grandi imprese americane hanno sempre avuto, contrariamente a quanto accadeva in Italia sino a poco tempo fa, la massima cura nei confronti dei propri clienti ed un rapporto commerciale fondato per così dire su una posizione, in quanto a diritti e doveri di ciascuna delle parti, paritaria.
Ricordo che quando acquistai attorno al 1960, dopo una esperienza con una Dauphine Renault tre marce, la mia prima autovettura italiana, la gloriosa Fiat 600, leggendo il contratto che giuoco forza avevo dovuto sottoscrivere per poter avere l’autovettura dopo ben quattro mesi di attesa, scrissi una lettera di scuse alla sig.ra Fiat per essermi permesso di acquistare presso un loro concessionario quella autovettura: una miriade di cavilli e di preclusioni in caso di rilevamento di difetti che mi fecero impaurire: guai se si fosse rotto un qualcosa per difetto di fabbricazione ! Gira e rigira me lo sarei dovuto pagare io anche se l’auto fosse stata ancora in garanzia.
Cosa vuol dire dominare il mercato in regime di monopolio !
Ritornando agli USA, vi riporto due esempi emblematici che riconfermano quanto ho già detto.
Una notissima casa costruttrice di motor-scooter aveva inondato il mercato americano con un suo arcinoto modello ed ogni mezzo era dotato dal libretto relativo alle istruzioni per l’uso; accadde che uno spericolato scooterista, nel precorrere un viale al massimo della velocità consentita dal mezzo, cadde procurandosi varie fratture.
Fece causa alla società costruttrice, che aveva una sede in USA, e la giuria la riconobbe responsabile dell’accaduto per il solo fatto che in quel libretto non era stato indicato che, oltrepassando i 50 kmh. di velocità, il manubrio subiva delle vibrazioni che potevano anche provocare agli incauti conducenti delle cadute per la perdita dell’equilibrio. La ditta italiana fu costretta a rimborsare le spese di cura, di causa nonché l’invalidità temporanea e permanente, con collegato danno morale, residuata al guidatore.
Secondo caso: una signora, nell’attraversare una via sul passaggio pedonale spingendo una carrozzella fabbricata da una nota casa monzese, a metà percorso un automobilista distratto andò ad urtare la carrozzina ed il bimbo che vi era dentro venne sbalzato fuori da essa e, cadendo sul selciato, riportò delle gravi ferite al cranio a seguito delle quali morì dopo pochi giorni dall’evento. Venne condannata civilmente la ditta italiana perché il perito nominato dal magistrato rilevò che la cintura di contenimento era difettosa.
In Italia avrebbe subito le conseguenze civili l’automobilista e per esso la sua compagnia assicuratrice.

LE INIZIATIVE IN ITALIA

L’entrata in vigore in Italia della legge 30 luglio 1998, n. 281, denominata, come abbiamo già visto “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” non è stata determinata da uno slancio di generosità nei confronti dei consumatori bensì, come ben afferma il suo art.1, la legge in parola è stata approvata dal nostro Parlamento “in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull’Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata…”. Senza queste direttive europee, nonostante la crescita nel tempo di varie associazioni sorte a tutela dei consumatori, probabilmente saremmo ancora, in questa materia, al medioevo.
Sulla base di questa legge che rappresentava rispetto al passato un notevole passo avanti e sulle spinte delle varie associazioni del settore ma soprattutto sull’onda della eco che nel 2003 i cittadini americani partecipanti a cause collettive per le sole frodi azionarie avevano ottenuto rimborsi per un valore di ben 3,1 miliardi di dollari, qualcosa incominciò a muoversi anche in Italia anche perché proprio in tale anno la Autorità Antitrust aveva inflitto alle Compagnie assicurative per il “cartello RCAuto” pesanti multe il cui valore però, sebbene fosse stato richiesto dalle associazioni più sopra indicate, non potevano essere retrocesse ai consumatori danneggiati, cioè a chi aveva stipulato polizze con prezzi asseritamene concordati preventivamente dalle imprese.
Fu così che in data 26 e 27 marzo 2003 tutti i deputati di due partiti dell’opposizione, Democratici di Sinistra e Margherita, presentarono due progetti di legge che avrebbero dovuto introdurre anche in Italia la class action.
Questa mossa ebbe almeno all’inizio un effetto dirompente e fu fonte di estrema preoccupazione in capo a tutte le maggiori imprese nazionali ma i presentatori spiegarono che in America il consumatore era tutelato non tanto per una questione “etica” ma perché ogni consumatore è prima di tutto un investitore che, investendo i propri risparmi in borsa, contribuisce alla crescita delle varie società e solo in seconda battuta è un cliente, cioè acquirente dei beni prodotti.
Unificati i progetti di legge, classificati con i nn. 3838 e 3839, in data 21 07 2004 viene approvata dalla Camera dei deputati la legge introduttiva, all’interno della legge 281/98, la class action con la seguente votazione:
presenti n. 446 deputati
votanti n. 445
astenuti n. 1
maggioranza: n. 223
hanno votato SI:437
hanno votato NO: n.8.
E’ una vittoria parziale in quanto questa legge dovrà percorrere ancora tutto il suo iter legislativo, passando al voto del Senato dove è pervenuta in data 06 agosto 2004.
DA ALLORA TUTTO TACE !!!!!!! Perchè ? Quali interessi i nostri ex governanti hanno voluto tutela ? NON CERTO QUELLO DEI CONSUMATORI sebbene in prima istanza, alla Camera questa proposta di legge è stata votata quasi all'unanimità !
E’ da dire subito che quella che sarà la nostra CLASS ACTION differisce alquanto con quella americana in quanto si è voluto andare per gradi, evitando un impatto dirompente nella non certo brillante attuale situazione economica nostrana.
MA E’ UN PASSO COMUNQUE IMPORTANTE.

LE NOVITA’ INTRODOTTE

1- L’azione risarcitoria collettiva o di gruppo consta di due fasi:
a- la prima si riferisce all’accertamento da parte del giudice dei fatti portati in causa, alla loro valutazione sulla base delle norme vigenti e, quindi, alla eventuale condanna generica di risarcimento o alla assoluzione della impresa convenuta in giudizio;
b- la seconda, su impulso e cura di ogni singolo “danneggiato” consentirà a quest’ultimo di provare in concreto il danno da lui ricevuto e di ottenerne il risarcimento che può essere del tutto diverso da quello di altri singoli attori.
Per esempio nel caso del pagamento di un premio assicurativo superiore al dovuto, è ovvio che non tutti hanno dovuto sopportare lo stesso danno per via delle diverse tariffe applicate nelle svariate zone d’Italia diversificate anche dai tipi di automezzi assicurati.
La diversità della nostra class action da quella americana dipende dal fatto che mentre lì il risarcimento ha una valenza morale che viene ad essere eguale per tutti qui da noi, sulla base delle norme del diritto vigente, ha invece una impronta individualistica, solo in parte morale, rapportandosi al concetto risarcitorio di un danno pecuniario da rimborsare a seconda dell’entità “dell’ingiustizia subita”.
In ogni caso, così come avviene negli Stati Uniti d’America, questa azione ha soprattutto una valenza deterrente nei confronti delle società che per evitare azioni di massa si vedranno costrette ad immettere sul mercato prodotti o fornire servizi sulla base della lealtà commerciale nei confronti dei consumatori.
2- La legittimazione attiva, relativamente alla prima fase del giudizio, spetta alle Associazioni dei consumatori, di professionisti ed alle Camere di Commercio; proprio su questo punto la discussione è stata più accesa con le forze della maggioranza ma riteniamo auspicabile che al Senato venga estesa anche a “gruppi di consumatori”.
3- L’azione è formulabile in caso di controversie in tema di contratti standar, senza possibilità per l’utente di modificare una o più clausole, (i c.d. contratti per adesione) tra i quali i più ricorrenti sono quelli stipulati con le società erogatrici di servizi (gas, telefonia, energia elettrica, ecc…), controversie derivanti da illeciti di natura finanziari come, in via esemplificativa, quelli dei contratti di credito al consumo, rapporti bancari ed assicurativi, strumenti finanziari e servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio.
Infine in tutti quei casi in cui le aspettative derivanti dal contratto vengono deluse od eluse.
Se questa normativa fosse già entrata in vigore potrebbe applicarsi anche in Italia per i casi Parmalat, Cirio e per i bond argentini; il tutto senza alcun limite di valore.

Corrado

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