venerdì, agosto 17, 2007

La giustizia in Italia

AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA
Quarta parte


Esaminiamo adesso i casi in cui, in flagranza di reato, è obbligatorio e/o facoltativo procedere all'arresto di una persona.
Art. 380 cpp (arresto obbligatorio in flagranza)
Questo articolo si compone di tre parti:
con la prima viene enunciata la regola generale secondo la quale l'arresto è obbligatorio per tutti quei delitti non colposi la cui pena edittale è l'ergastolo ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti;
con la seconda parte vengono aggiunti alcuni particolari reati non colposi quali, in via esemplificativa:
a) alcuni reati contro la personalità dello Stato;
b) devastazione e saccheggio;
c) delitti contro l'incolumità pubblica per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) riduzione in schiavitù, delitto di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
e) alcuni delitti di furto in abitazione e lo scippo (furto con strappo);
f) rapina ed estorsione;
g) fabbricazione illegale, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, e porto in luogo pubblico od aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, esplosivi ed anche particolari armi comuni;
h) delitti concernenti sostanza stupefacenti;
i) delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali viene prevista la pena con un minimo non inferiore a quattro anni ed un massimo di dieci;
l) alcuni delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazioni segrete , di associazioni aventi carattere militare con l'aggiunta di un
l- bis) relativa ai delitti di partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione dell'associazione di tipo mafioso ex 416 bis CP;
m) idem per le associazioni per delinquere volte a commettere più delitti di cui a tutte le lettere precedenti.
Trattasi, come potrete rilevare, di reati ritenuti come eventi negativi atti a turbare la pubblica opinione ed a diffondere un alto grado di “allarme sociale” con conseguente turbativa della convivenza civile propria di uno Stato democratico.
con la terza parte si definisce la procedura per i reati perseguibili a querela di parte con l'immediata liberazione dell'arrestato se la querela non viene presentata dalla parte lesa ovvero quest'ultima dichiari di volerla ritirare.
Art. 381 cpp (arresto facoltativo in flagranza)
La regola generale è quella secondo la quale può – non deve - essere assunta la misura cautelare dell'arresto della persona colta in flagrante mentre tenta o sta consumando un reato per il quale la legge prevede nel suo massimo la pena della reclusione superiore a tre anni ovvero per un delitto colposo – (vale a dire contro l'intenzione dell'agente di metterlo in atto) e causato però per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per violazione di norme, regolamenti, ordini o discipline.
Tipica fattispecie di delitto colposo è quella dell'incidente stradale con esiti mortali o con lesioni a danno delle controparti.
L'arresto facoltativo in flagranza di reato è possibile anche per altri casi, al di là della consistenza della pena edittale per loro stabilita:
a) peculato mediante profitto dell'errore posto in essere da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale per costringerlo a compiere o a non compiere un atto del proprio ufficio;
d) commercio o somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive;
e) corruzione di minorenni e per atti di libidine compiuti in presenza di minori di anni 16;
f) lesioni volontarie;
g) furto diverso da quello in appartamento e dallo scippo;
h) danneggiamento di cose aggravato - con violenza o minaccia su persona - dai datori di lavoro in occasione di serrate o dai lavoratori in occasione di scioperi (tanto al fine di interrompere l'attività criminosa), ovvero in occasione di interruzione di un pubblico servizio;
i) truffa;
l) appropriazione indebita;
l bis) offerta, cessione – anche a titolo gratuito - o detenzione di materiale pornografico aventi quali soggetti giovani e minori anche con immagini virtuali realizzate con tecniche di elaborazione grafica;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi;
m bis) possesso, fabbricazione od uso di documenti di identificazione.
.........
Il Pubblico Ministero, invece, può disporre il fermo
ai sensi dell'art. 384 cpp
nei casi in cui non sia possibile l'identificazione immediata e sia fondato il pericolo di fuga dell'indiziato di un reato per la quale la legge prescrive la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, nonché per reati concernenti armi da guerra od esplosivi ovvero ancora per un delitto commesso per finalità terroristiche anche internazionali o di eversione dell'ordine democratico.
Nei succitati tre articoli, come si potrà constatare, vengono elencati reati di estrema gravità e di alto grado di allarme sociale che hanno convinto il legislatore a disporre la privazione della libertà personale in deroga al principio generale secondo il quale la pena irrogata viene scontata solamente dopo una sentenza definitiva di condanna.
Ci rimangono da esaminare adesso i due casi di omicidio, uno volontario e l'altro colposo.
segue

giovedì, agosto 16, 2007

Cartellonistica stradale e .....

LE STRADE delle SORPRESE
Dovendo raggiungere in auto una località a me sino ad allora sconosciuta mi sono fatto guidare dalle segnalazioni stradali.
Per un certo tratto del percorso è andato tutto a meraviglia ma ecco cosa mi si para davanti agli occhi

Mi sono chiesto: ed ora da che parte vado ?
Purtroppo non c'era altra soluzione che quella di ritornare indietro in retromarcia e cercare un percorso alternativo con segnalazioni più chiare e comprensibili.
Invece......

ecco un'altra sorpresa.
Non avendo in dotazione una maschera antigas, di tutta fretta, me ne sono ritornato a casa indispettito per aver dimezzato, inutilmente, il contenuto del serbatoio della benzina che, con certi prezzi, meno se ne consuma e meglio è non solo per il nostro portafoglio ma anche per il nostro ambiente.
E la perdita di tempo poi !
Ma non c'è un detto secondo il quale
“ il tempo è denaro” ?
Ma questo mio post, messo giù in tono scherzoso, vuole fare osservare con più attenzione un certo fenomeno che riguarda tutti noi .
La perdita di tempo che dimezza quasi la nostra vita terrena; se ciò avviene per colpa nostra non possiamo che prendercela con noi stessi; ma se tanto avviene per colpa di altri ?
ESEMPIO
Vado alla posta per pagare due bollettini di conto corrente, prendo il numerino ed aspetto il mio turno, circa una mezz'ora; ma, quando arrivo allo sportello mi sento dire dallo scortese operatore di turno che il computer non funziona più in quanto è andata via la linea in tutta la Lombardia .
Dopo dieci minuti la linea ritorna, chiedo di pagare con la carta di credito – l'importo dell'ICI era consistente- ma anche questa operazione, mi viene detto con ghigno satanico, è impossibile.
Chiudo qui perchè altrimenti mi viene il mal di fegato al solo pensarci.
Rabbia a parte, onde evitare in futuro pericoli di infarti, ho aperto un conto on line presso le Poste italiane con costi supplementari gravanti sul bilancio familiare.
Già dimenticavo, nella nostra bella Italia la tua tranquillità te la devi garantire pagando profumatamente mentre dovrebbe essere un tuo diritto non subire molestie di qualsiasi natura da parte di altri.
Però se tutti i servizi offerti al pubblico fossero efficienti ne guadagneremmo in salute e risparmieremmo dei soldi.
Aerei, treni, autobus, tram........che spreco di tempo!
Ci avete mai pensato
?

mercoledì, agosto 15, 2007

La giustizia in Italia

e
BUON FERRAGOSTO

AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA
Terza parte


Come di già anticipato, è il Codice di Procedura penale che nel suo Titolo VI determina in maniera alquanto minuziosa l'istituto dell'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato nonché del fermo di un indiziato di un atto penalmente perseguibile al di fuori dello stato di flagranza.
Trattandosi della privazione della libertà personale di un individuo non poteva certo avvenire altrimenti anche perchè in tali frangenti la stessa polizia giudiziaria è soggetta a determinati e non eludibili doveri.
Si potrebbe scrivere al riguardo un vero e proprio trattato ma non è certamente questo il mio intento, avendo il solo scopo di enunciare le regole in vigore onde consentire a chi avrà la voglia di leggermi di poter realizzare secondo la propria coscienza un giudizio sui fatti che stanno caratterizzando le cronache di questi mesi.
Presupposto indispensabile per valutare alcuni provvedimenti eseguiti o non, e tra questi ultimi quello del mancato arresto cautelare di un indiziato come il presunto piromane di Monte San Biagio (LT) fermato ma subito rimesso in libertà, è la conoscenza di come il nostro codice definisce lo stato di flagranza;
l'art. 382 n. 1 c.p.p.
stabilisce che
“E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere un reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”.
Visto che mi sono riferito al caso del pastore G.D.G., anni 53 fermato perchè sorpreso dalla Forestale mentre si aggirava alle prime luci dell'alba in un bosco indossando uno zainetto con dentro ben 17 inneschi, vediamo di analizzarlo in concreto.
Costui è stato fermato perchè alcune settimane addietro la stessa Forestale lo aveva denunciato per aver appiccato un incendio; logica voleva che apparisse assai plausibile che l'intenzione di questo soggetto fosse quella di reiterare questo stesso reato.
Ma, ovviamente, un conto è il consumare o tentare di commettere un reato, nella specie un incendio, con una serie di atti non equivoci diretti a questo scopo ed un altro è la pura intenzione rimasta allo stato ipotetico.
Polemiche a non finire e, tanto per mettere la sua buona parola, ecco l'esternazione dell'attuale ministro dell'Ambiente:
“è un segnale sbagliato e preoccupante”
mentre un altro verde chiederà a Mastella di
“verificare personalmente i motivi della scarcerazione”.
Anche il WWF dice la sua
“Se la magistratura, anche in circostanze così lampanti ritiene di dover scarcerare un incendiario, a che servono tutti gli sforzi per bloccare questo orrendo crimine?”
Giuste preoccupazioni, certamente, ma esternate per un non evento, dettate sempre da spinte emotive scatenate da una deprecabile lunga serie di incendi che stanno depauperando gran parte del nostro patrimonio ambientale.
In questo caso, ripeto, non esiste alcun evento penalmente punibile e, nel contempo, non si possono perseguire determinati atteggiamenti, come il possesso di inneschi, se questi poi non sono stati al momento utilizzati.
Se io porto illegalmente un arma non è detto che sia un potenziale omicida; ma in questo caso commetto comunque un reato perchè la legge punisce con una apposita norma coloro che portano con sé armi senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'autorità a ciò delegata.
La casistica insegna tante cose e chi di competenza dovrebbe farne buon uso nel recepire e tradurre in norme alcuni comportamenti allarmanti da un punto di vista sociale.
Ma dopo le parole mancano quasi sempre i fatti.
Vedremo gli altri articoli e gli altri due casi nella prossima quarta parte.
segue

martedì, agosto 14, 2007

Amministrare la giustizia - seconda parte

AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA
Seconda parte



Provate ad ipotizzare che le fattispecie criminose di cui ho fatto cenno nella prima parte siano tutte e tre relative a dei casi singoli e chiedetevi se le stesse avrebbero sollevato lo stesso interesse mediatico con relative pesanti accuse nei confronti dei giudici inquirenti.
Qualche articoletto e via al prossimo fattaccio tanto per distogliere l'attenzione da altri casi, anche gravi, a carico di alcuni personaggi di pubblica notorietà, e da altri impellenti problemi.
La furia mediatica di alcuni quotidiani vicini al padrone del vapore, il quale per primo ebbe a definire i PM Procura di Milano come delle persone prive di cervello allorchè incominciarono ad interessarsi di alcune faccende che lo riguardavano, sta seguendo di continuo questo filone delegittimante con tanto di accuse ben precise.
Noi non vogliamo la giustizia da Colosseo ma in realtà la pretendono, e,
tanto per cominciare con la condanna dei giudici.
Non ci credete ?
Quello che vi propongo qui di seguito è parte dell'articolo apparso oggi, 14 agosto 2007, sul quotidiani LIBERO a firma del suo vicedirettore, già direttore de La Padania; anche se in Toscana affermano che il se ed il ma è il patrimonio dei minchioni, l'articolo offre spunti interessanti sulla protervia della destra nel volere a tutti i costi che la magistratura inquirente sia eletta dal popolo, come gli sceriffi e gli stessi giudici delle contee e degli stati.
Così se la possono manovrare perchè secondo i desiderata del patron, come da sua vecchia proposta fortunatamente andata a male, l'azione penale non sarebbe stata più obbligatoria ma limitata solo ai tipi di reati contenuti in una lista predisposta, indovinate da chi ?, da chi concentrerebbe nelle sue mani i tre poteri dello Stato.
Errori madornali a parte in tema di diritto, in quanto non sono gli inquirenti ma altri magistrati ad incarcerare e scarcerare chi delinque, perchè allora non proporre di sottoporre, stile USA, i candidati a cariche pubbliche importanti al vaglio di una commissione ad hoc, così come il Buttiglione presso l'UE prima di assumere l'incarico di commissario europeo ?
Ma ecco l'articolo in forma parziale.
Scarcerazioni facili, se i giudici fossero eletti...
di GIANLUIGI PARAGONE
Se i giudici fossero eletti dai cittadini come negli Stati Uniti, uno come il pm Enrico Zucca avrebbe ammesso agli arresti cautelari il killer di San Remo
oppure no ? Secondo me si.
Non per assecondare la giustizia formato Colosseo, come giustamente la definisce il ministro Mastella, ma perchè a fine mandato i giudici inquirenti devono presentare un bilancio del loro operato.
Può, Mastella, essere un'idea per fermare il festival dei criminali.
Eleggiamo i giudici.
Giudici dell'accusa, ovvio. Fammi sapere quanti delinquenti hai sbattuto dentro, se li hai fatti uscire prima del tempo, se una volta usciti sono tornati a delinquere.
Ed io ti confermerò il mio voto.
Fammi sapere in quanto tempo chiudi le tue inchieste e quante si chiudono con un rito abbreviato.
Ed io ti dirò se stai facendo rispettare la legge nell'interesse collettivo oppure no.
Fammi sapere il bilancio delle tue inchieste: quante sono finite in nulla e quante invece si sono concretizzate.......”
Una boutade bella e buona, irrealizzabile in quanto non compatibile con la nostra tradizione giuridica che ha avuto solo un precedente in materia, allorchè fu introdotta la figura del Giudice Conciliatore, nominato su proposta del sindaco dal Primo Pretore del mandamento, poi cancellata forse troppo inopportunamente in quanto amministrava la giustizia civile locale con ampio buonsenso, riuscendo a dirimere molte controversie sin dal loro nascere, anche e soprattutto quelle non ancora sfociate nel contenzioso.
Chiederei io al Paragone allora, se dalla loro parte si vorrebbe cambiare radicalmente il nostro modello giudiziario scopiazzando dagli USA, perchè non approfittare dell'occasione per reintrodurre in Italia, nell'interesse di tutta la collettività, la legge sul falso in bilancio modello USA o quanto meno quella previgente all'avvento di Berlusconi al governo, così come altre leggi a tutela dei consumatori come per esempio la class action dimenticata in chissà quale cassetto ?
Ma lasciamo perdere e ritorniamo al tema principale, incominciando a verificare quando è previsto per legge l'arresto od il fermo obbligatorio ovvero quello facoltativo.
E' importante chiarirci le idee su questo punto altrimenti si continuerà a parlare a vanvera, come il nostro Gianluigi Paragone; lo faremo nella terza arte con l'esame degli artt. 380 e 381 del Codice di Procedura Penale.

lunedì, agosto 13, 2007

La giustizia in Italia


AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA
Prima parte
Recenti episodi di cronaca nera, decisamente deprecabili sotto qualsiasi aspetto, hanno scatenato roventi polemiche sulle decisioni assunte da quei magistrati inquirenti che hanno ritenuto di rilasciare a piede libero gli autori dei reati, arrestati in precedenza dalle forze di polizia giudiziaria.
I casi su cui mi sono soffermato sono tre ma alquanto rappresentativi di alcune tipologie di eventi delittuosi che hanno innescato presso la pubblica opinione una giustificata ondata emotiva in quanto attengono , in questo scorcio di tempo, a tre fra i più ricorrenti reati, più precisamente:
1- incendi dolosi;
2- omicidi colposi causati da conducenti di veicoli in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanza stupefacenti;
3- violenza di ogni tipo sulle donne dentro e fuori le mura domestiche.
Starò su linee generali, come si conviene ad uno che non ha letto gli atti processuali in quanto, con una siffatta importante mancanza, mi viene difficile dare giudizi definitivi; ma, avendo letto alcuni giudizi ed ascoltato esternazioni da parte di qualche amico, vorrei qui richiamare l'attenzione sulla circostanza che l'emotività con la susseguente richiesta di giustizia sommaria “subito” è solamente un versante della questione perchè, fortunatamente, dall'altro esiste un primo giudice, quello inquirente – il Pubblico Ministero (PM) – poi il Giudice per le Indagine Preliminare (GIP) ed infine il Giudice di merito con ben tre gradi di giudizio, con un ulteriore prolungamento nei casi un cui la Corte di Cassazione – che non è giudice di merito ma di diritto - ritenga di annullare la sentenza della Corte d'Appello con rinvio ad altra Sezione per una nuova decisione.
Costoro, ciascuno secondo le proprie competenze regolamentate dal Codice di Procedura Penale, prima di emettere una decisione, sia essa un'ordinanza, un decreto od una sentenza, valutano le prove e decidono in base ad una legge, scritta da altri organi dello Stato, cui sono legati nonchè secondo il loro libero convincimento, senza cioè condizionamenti da parte di estranei al procedimento penale.
Il libero convincimento del giudice sulle prove acquisite ed a lui sottoposte perchè possa esprimere un suo giudizio è una garanzia assoluta relativamente alla libertà personale di ogni individuo , in quanto così sottratta ad altri poteri dello Stato.
Se così non fosse, avremmo una riedizione di quei Tribunali Speciali, istituiti nel ventennio fascista, attraverso i quali si “liquidavano” gli oppositori al regime, spesso con sentenze di condanna alla pena capitale, la fucilazione; i giudici non appartenevano alla magistratura ma venivano nominati dall'apparato politico: in fondo una specie di quanto avrebbe voluto il precedente governo, sia pure sotto le “mentite spoglie” di norme solo apparentemente innocue.
Certo è che anche tra i giudici c'è qualcuno che sbaglia, alle volte anche con conseguenze dolorose per le stesse vittime dei reati e per i loro congiunti, ma non per questo si deve fare di tutta un'erba un fascio.
Passata l'ondata emotiva ci si accorge che a monte esistono altri problemi ancora irrisolti.
Appare evidente come sia la prevenzione il mezzo più efficace per garantire ad un Paese civile una convivenza libera e democratica, nella vita pubblica e privata di ogni singolo cittadino così come anche nel campo sanitario.
Rafforziamo di numero e con mezzi appropriati le Forze dell'Ordine, i magistrati, specie quelli di primo grado, per avere una giustizia tempestiva ed al passo con le moderne necessità e tante altre cose e cosucce.
Grandi problemi che, lo sappiamo, hanno bisogno di enormi risorse finanziarie che potremmo anche reperire se tutti pagassero le tasse in rapporto alle loro effettive ricchezze.
Ma noi abbiamo avuto da un certo tempo a questa parte inni dedicati all'evasione da parte di governanti ricchi sfondati ed uno stillicidio di leggi-condono che hanno privilegiato una speciale anarchia fiscale.
Oggi , al coro di ieri, si aggiunge un economista, Oscar Giannino – vice-direttore di Libero- che mi era pure, non sempre però, anche simpatico ma dopo queste sue frasi il mio giudizio su di lui è completamente cambiato in un negativo assoluto:
“Valentino Rossi è un eroe della resistenza fiscale, il suo esempio ci insegna che, nel mondo globalizzato della concorrenza fiscale tra meno esosi, la nostra casa è laddove poniamo il nostro denaro.
Pertanto viva Rossi e viva i paradisi fiscali.
Viva Antigua e Barbados, viva il Liechtenstein e Montecarlo.
E poi straviva la Svizzera”.
Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate, se ci siete battete un colpo !
SEGUE

sabato, agosto 11, 2007

L'educazione scolastica


DIRITTO ALLO STUDIO
in
ITALIA

W la parità scolastica
S'ode a destra uno squillo di tromba




...ma voi credete che il figlio di un operaio possa essere messo negli studi alla pari di quello di un professionista ?
A sinistra risponde uno squillo


....noi pretendiamo che entrambi partano alla pari con le stesse possibilità, sarà poi il merito e non il censo a distinguerli nel loro futuro.
Storielle italiane ma negli altri Paesi europei cosa accade ?
Per esempio nella vicina Francia ?
Scuola per tutti, anche per gli animali !
Non ci credete? ecco la prova:

corso di morso per vipere !

venerdì, agosto 10, 2007

Manipolazione mentale


MANIPOLARE LA REALTA'
Credete sia difficile ?

E' un giochetto da bambini ma il risultato è devastante perchè crea la distorsione della verità; è proprio per questo che è sempre necessario andare a fondo quando ti propongono, in qualsiasi occasione ed in ogni campo – commerciale, politico, sportivo e, a causa di alcune sette, anche religioso -- con scritti, immagini o parole una qualsiasi cosa.
La cautela, in questi tempi in cui la fanno da padrone i mistificatori, non è mai troppa, ricordatevelo !
Viene perseguita dalla Authority la c.d. “pubblicità ingannevole” qualora vengono fatte proposte commerciali che nascondono dei tranelli ma ciò accade allorchè parecchie persone hanno di già abboccato all'amo ma in politica dobbiamo essere noi, in prima persona, a punire i millantatori di turno.
Vi propongo qui di seguito alcune immagini a scopo didattico, tanto per usare una parolona, per dimostrarvi quale differenza intercorra tra il vero ed il falso;
l'idea mi è venuta quando ho ricevuto da un amico via mail questa foto senza alcuna parola tanto è evidente il perchè ed il per come un tizio qualsiasi da calvo può divenire un capellone:
















Adesso la parola, ma soprattutto l'attenzione, spetta a voi.